Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m. e i., con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (e per l’intera durata della procedura) a pena di esclusione, siano nelle seguenti condizioni:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza delle condizioni oggetto del divieto previsto nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 30.3.2001, n. 165 e di ogni altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nella «black list» di cui al D.M. del 4.5.1999 e al D.M. del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 in corso di validità, ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione;
d) assenza di cointeresse in partecipazione con altre società che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Per la partecipazione in RTI si veda il disciplinare di prequalifica. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del codice, le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a fissare un requisito inerente il fatturato specifico minimo risiedono nella necessità di selezionare un operatore la cui capacità economico finanziaria sia congrua rispetto al valore economico dell’appalto e di adeguata solidità per poter garantire l’erogazione del servizio, anche in considerazione dei luoghi di svolgimento dello stesso. Il fatturato richiesto si ritiene possa essere indice di tale solidità. L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della sostanziale omogeneità del servizio, della stretta connessione funzionale ed operativa dei servizi richiesti, nonché in ragione dell’unitarietà dell’attività che si svolge presso le sedi del segretariato generale e che richiede uniformità nell’esecuzione del servizio. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; saranno attribuiti 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica. Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati, in sede di invio della lettera d’invito. È consentito il subappalto in misura non superiore al 30 % tenuto conto da un lato della natura composita delle prestazioni oggetto di affidamento e dall’altro dell’esigenza di coordinamento delle diverse lavorazioni da eseguirsi anche in aree del compendio soggette a particolari misure di sicurezza. Nel caso sia ammessa una sola offerta, l’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non aggiudicarlo; l’amministrazione si riserva di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. I prodotti tessili forniti dovranno risultare conformi ai CAM (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. Ambiente 11.1.2017, recante i CAM per le forniture di prodotti tessili, al D.M. del 24.5.2012 per i prodotti per l’igiene, e al D.M. del 3.7.2019, concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale. Per la presente procedura si applicano: regolamento di amministrazione e contabilità del segretariato generale della presidenza della Repubblica; norme del Decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i., e altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate. L’amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel proprio interesse. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Mangia, capo del servizio amministrazione del SGPR.