Condizioni di partecipazione (capacità tecnica e professionale)
Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:
— sono ammessi R.T.I in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2) e III.1.3), lett. a) in misura non inferiore al 40 % di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10 % di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando che nel complesso il R.T.I possiede il 100 % di tali requisiti speciali prescritti e in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Tutti gli altri requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate.
Documenti richiesti per l'ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera III.1.2) e III.1.3) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell'appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla stazione appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell'offerta.
Si precisa che nel modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C, e D; la compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L'appalto è autofinanziato da ATAC SpA; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dalla prescrizione tecnica.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019.
È consentito il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16 così come modificato e integrato dall’art. 1, co. 18 della legge 55/2019.
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4), pari a 18 750,00 EUR, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.