Elenco e breve descrizione delle condizioni
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Soggetti ammessi a partecipare alla gara:
1) gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del «Codice» nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del «Codice», nello specifico:
2) i concorrenti che partecipano in consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1° periodo, del «Codice», non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario; ai sensi dell’art. 48, comma 9, del «Codice», salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del «Codice», è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta; la partecipazione e la costituzione dei consorzi ordinari di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del «Codice»; inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al consorzio di cui all’art. 92 del «Regolamento di esecuzione»;
3) i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1° periodo, del «Codice», non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo; ai sensi dell’art. 48, comma 9, del «Codice», salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del «Codice», è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; la partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del «Codice»; inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al raggruppamento di cui all’art. 92 del «Regolamento di esecuzione»;
4) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b), del «Codice», sono tenuti a indicare, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2° periodo, del «Codice», per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; è vietata la partecipazione a più di un consorzio fra società cooperative; ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, del «Codice» è consentito designare ai fini dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al consorzio di cui all’art. 92 del «Regolamento di Esecuzione».