Il possesso dei requisiti dovrà essere provato, mediante la produzione della relativa documentazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’esclusione dalla partecipazione potrà essere motivata dalla mancanza di uno o più elementi o dati richiesti di cui sopra, in quanto essenziali.
Avvalimento: I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi — ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 — dei requisiti di un altro soggetto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) contemporanea partecipazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
d) i consorzi di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 sono tenuti ad indicare in sede di offerta la ragione sociale dei consorziati per i quali concorre. Ai consorziati è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Responsabile del procedimento della fase esecutiva è il capo reparto manutenzioni navali pro tempore.
Responsabile del procedimento della fase di affidamento è il capo reparto amministrativo pro tempore.