Elenco e breve descrizione delle condizioni
Il concorso di progettazione è aperto a tutti gli architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi ordini o registri professionali di paesi appartenenti all’Unione europea, autorizzati all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di progettazione alla data di pubblicazione del bando del concorso, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80.
Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un titolo di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE. La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che la comprovi.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lists di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 3.5.2010, n. 78.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
— le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
— le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, possono partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del codice, in possesso dei requisiti stabiliti con il D.M. del 2.12.2016, n. 263 e di partecipazione, e più precisamente (elenco non esaustivo):
— liberi professionisti singoli,
— liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge del 23.11.1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11 della legge n. 183 del 2011), cosiddetti «studi associati» o «associazioni professionali», da non confondere con i raggruppamenti temporanei,
— società di professionisti di cui all’art. 255 del regolamento,
— società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’art. 254 del regolamento,
— prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
— consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
Ogni concorrente, singolo o associato, potrà presentare una sola proposta progettuale.
In caso di partecipazione al concorso in forma di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione, dovrà essere prevista nel gruppo di progettazione la partecipazione di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni, rispetto alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale, all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento potrà essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lette