Descrizione dell'appalto
Procedura aperta, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto di servizi inerenti la concessione della gestione dell'asilo comunale «Primo tuffo» di via Isonzo in Carpenedolo (BS).
Durata del servizio in appalto n. 5 anni.
Il servizio dovrà svolgersi conformemente a tutte le norme in materia. Il servizio di asilo nido costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della legge del 12.6.1990, n. 146, e pertanto deve essere garantito anche in caso di sciopero. A tal fine, il concessionario concorda con il Comune eventuali soluzioni gestionali e organizzative ad hoc.
Stima dell'importo dell'appalto:
1) l'importo stimato della concessione è pari, per effetto dell'arrotondamento, a 1 103 000,00 EUR (unmilionecentotremila/00).
2) l'importo è stato stimato nel quintuplo della somma fra le rette a carico degli utenti ed il contributo del Comune come di seguito indicato, al netto dell’IVA se dovuta:
a) retta mensile servizio «tempo parziale» (383,81 EUR) per 9 utenti per 11 mesi;
b) retta mensile servizio «tempo normale» (427,62 EUR) per 16 utenti per 11 mesi;
c) retta mensile servizio «tempo prolungato» (550,48 EUR) per 7 utenti per 11 mesi;
d) contributo annuo del Comune (65 000,00 EUR).
Dalla rielaborazione dei dati degli ultimi due anni, il Comune ha stimato un numero di utenti pari a 32 quale riferimento per lo studio del piano economico-finanziario del servizio; l'asilo nido «Primo Tuffo» ha una capacità ricettiva di 60 posti autorizzati (determinazione del Comune di Carpenedolo n. 550/2008).
Oneri della sicurezza:
1) gli oneri di sicurezza relativi alle interferenze sono determinati dal committente, per tutta la durata dell'appalto, (come risultanti dall'Allegato S4 – DUVRI) in 444,00 EUR, oltre IVA e oneri di legge;
2) tutte le altre misure di sicurezza – adeguate rispetto alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 9.4.2008, n. 81 – sono a pena di esclusione dettagliatamente elencate (senza l'indicazione dell'importo in euro) dal concorrente all’interno del Progetto organizzativo-gestionale (contenuto nella busta n. 2): ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici, in prosieguo «CCP»), nell'offerta economica il concorrente indica, a pena di esclusione, l'importo complessivo degli oneri delle elencate misure per la sicurezza;
3) la valutazione riguarda specificatamente i rischi correlati ai luoghi di esecuzione di questo contratto e non i rischi generali propri del concorrente: ad esempio non devono essere indicati i rischi (e relative cautele) del personale presso gli uffici centrali o presso altre unità locali del concorrente;
4) gli oneri di sicurezza non sono compresi nell’importo stimato della concessione; si tratta infatti di oneri non soggetti a ribasso, direttamente sostenuti dal concessionario — a proprio a carico — durante l’esecuzione del contratto e dei quali il concorrente deve tenere conto nella definizione dell'offerta economica;
5) ai sensi dell'art. 23 CCP, comma 16, nel predisporre la documentazione di gara il Comune ha assunto un costo del lavoro annuo («costo della manodopera») pari, per effetto dell'arrotondamento, a 199 500,00 EUR (centonovantanovemilacinquecento/00);
6) ai sensi dell'art. 95 CCP, comma 10, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, il costo del lavoro annuo in sede di offerta economica.
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che l'importo a base d'asta è quindi pari a 325 444,00 EUR, di cui 444,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tutte le informazioni sono contenute nella documentazione di gara.
Requisiti di partecipazione indicati nella documentazione di gara.