Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house, anche parziale, ad ATAC, così come previsto dalla delibera comunale n. 273 del 6.8.2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore dell’operatore contrattualizzato.