Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Per attestare l'idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, il possesso dei seguenti requisiti, maturati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando:
a) per la prestazione principale:
1) aver regolarmente eseguito almeno un servizio di manutenzione su apparati e/o impianti antincendio, di durata non inferiore a dodici mesi, su una consistenza contemporanea complessiva di minimo n. 1 000 estintori, minimo n. 300 idranti e minimo n. 200 porte taglia fuoco, nell’ambito di un unico contratto; si precisa che la durata del servizio di manutenzione (non inferiore a dodici mesi) non è frazionabile;
b) per la prestazione secondaria:
1) aver regolarmente eseguito almeno una fornitura di materiali ed apparecchiature antincendio (quali a titolo semplificativo e non esaustivo: estintori, estintori carrellati, porte tagliafuoco, manichette, lance, maniglioni, valvole sprinkler) per almeno dodici mesi nell’ambito di un unico contratto. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare i requisiti suddetti, si precisa che, in caso di imprese riunite/riunende:
— di tipo «orizzontale», fermo restando che, con riferimento al requisito a1), la durata non è frazionabile, la mandataria dovrà attestare il possesso del requisito a1), per almeno il 40 %, della consistenza contemporanea complessiva degli apparati arrotondato all'unità superiore (n. 1 000 estintori, minimo n. 300 idranti e minimo n. 200 porte taglia fuoco) e comunque in misura non inferiore alla parte di prestazione che intende eseguire. Ciascuna mandante, fermo restando che con riferimento al requisito a1), la durata non è frazionabile, dovrà attestare il possesso del requisito a1) per almeno il 10 % del numero di apparati (arrotondato all'unità superiore) e comunque in misura non inferiore alla parte di prestazione che intende eseguire. Il requisito b1) dovrà essere posseduto per intero sia dalla mandataria che da ciascuna delle mandanti. Resta fermo:
i) il rispetto da parte del RTI nel suo complesso dei suddetti requisiti a1) e b1) e
ii) la non frazionabilità della durata del servizio di manutenzione di cui al punto a1),
— di tipo «verticale», la mandataria dovrà attestare di possedere i requisiti relativi alla prestazione principale; la mandante dovrà attestare di possedere i requisiti relativi alla prestazione secondaria.
Nel caso in cui, nell'ambito di un'ATI di tipo «verticale», una medesima prestazione (principale o secondaria) sia assunta da più operatori riuniti (c.d. ATI mista), tali operatori dovranno complessivamente attestare il possesso del requisito indicato per la prestazione che assumono secondo le regole individuate in caso di ATI orizzontali.
Al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante il/i requisito/i posseduto/i.
Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell'attestazione di uno o più dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d'esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell'impresa ausiliaria, indicati dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, specificando nel contratto di avvalimento a pena di nullità in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell'avvalimento.