Elenco e breve descrizione delle condizioni
Professione (se previsti) in ogni caso:
a) iscrizione all’ordine degli architetti per interventi su beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex articolo 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);
b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria:
— o iscrizione al pertinente registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del codice ATECO principale,
— o per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l’iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto,
— o nel caso di organismo non tenuto all’obbligo dell’iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, con allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’organismo, in cui deve essere espressamente previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento;
c) per ciascuno dei professionisti che espleteranno l’incarico oggetto dell’appalto e quindi personalmente responsabili dell’incarico (firma del progetto quali progettisti e dei soggetti che svolgeranno la direzione dei lavori) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. Si rammenta che nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex articolo 52, secondo comma del R.D. n. 2537 del 1925) è richiesta la presenza di un professionista iscritto all’ordine degli architetti.