Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. (di seguito codice) costituti da:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:
a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative);
b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane);
c) (consorzi stabili);
dell’art. 45, comma 2 del codice);
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
e) (consorzi ordinari di concorrenti);
f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete);
g) (gruppo europeo di interesse economico);
dell’art. 45, comma 2 del codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del codice;
3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del codice.
Condizioni di partecipazione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
— le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice,
— divieti a contrattare con la pubblica amministrazione,
— le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione,
— le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. del 6.9.2011, n. 159.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.
In particolare:
— è vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete),
— è vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale,
— è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
a) iscrizione nei registri della Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.