È consentita la proroga del contratto, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione. La durata del contratto e del sotteso servizio potrà essere protratta per ulteriori anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f) del codice, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni;
b) svolgimento del servizio, in particolare quello relativo al trasporto scolastico, in modo;
c) sussistenza del pubblico interesse e della convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale.