Il punto 4.2 del disciplinare viene modificato per come segue « ....omissis....Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’AOEC, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il quinto d’obbligo, sul numero di mezzi, potrà anche essere utilizzato per garantire la fornitura per somministrazione di ulteriori ambulanze nell’arco dei 7 anni previsti sia sotto forma di leasing operativo ma anche sotto forma di acquisto diretto presso il produttore degli automezzi già forniti. Tale condizione sarà utilizzabile sia da SEUS che da AOEC autonomamente ovvero dalla ASP di Catania sino alla concorrenza massima di n. 3 automezzi.....omissis».