Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti negli atti di gara; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da ciascun soggetto.
Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.