Descrizione delle opzioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 54 990 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati:
a) con riferimento alle attività di diffusione presso il grande pubblico di corse di cavalli o di eventi equestri, nazionali e/o internazionali, acquisizione di diritti per la loro trasmissione sui canali istituzionali e divulgativi;
b) con riferimento alle attività di marketing, realizzazione di specifici progetti di divulgazione degli eventi ippici e delle corse di cavalli, anche con convenzioni con reti televisive o con partecipazione a fiere, esposizioni ed eventi di rilievo;
c) con riferimento all’area della piattaforma web-service, progetti di sviluppo di nuove applicazioni con finalità di elevare l’ efficienza delle trasmissioni sia in direzione degli utenti abilitati che degli operatori del settore.
Il contratto di appalto potrà essere modificato nella tipologia del servizio o delle modalità attuative, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, nei seguenti casi:
a) risulti impraticabile per motivi tecnici legati all’evoluzione delle apparecchiature per questioni di interoperabilità o intercambiabilità;
b) evoluzioni imprevedibili sotto il profilo tecnico delle caratteristiche tecniche del servizio di telefonia o radiotelevisivo, tale da rendere non economica o non efficace per l’amministrazione la gestione del servizio;
c) evoluzioni del mercato e delle condizioni delle assegnazioni delle frequenze televisive da parte della preposta autorità nazionale;
d) evoluzione della normativa impattante sulla struttura organizzativa e funzionale del settore ippico e dei servizi radiotelevisivi.
Non sono previste clausole di revisione in aumento del prezzo, fermo restando impregiudicata la facoltà del RUP di avviare una verifica nell’ambito della propria amministrazione di appartenenza, a seguito della quale potrà essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 106 del codice, una debita variazione.