Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale specificati nel Disciplinare.
Si rimanda al capitolo 6 del Disciplinare di gara.
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che intendano partecipare alla presente gara devono essere in possesso dei requisiti che seguono.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Ai fini della partecipazione alla gara, le imprese singole o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi, debbono possedere, a pena di esclusione i requisiti descritti nel capitolo 7 del Disciplinare di gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 80 della D.Lgs. 50/2016.
Si rimanda al punto 7.1 del Disciplinare di gara.
I concorrenti dovranno avere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.
In particolare i concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno possedere:
a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto del contratto, ovvero:
— per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
— per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere tali servizi. Ovvero iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 istituito presso il ministero delle Attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.