Elenco e breve descrizione delle condizioni
Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e del presente Disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24.6.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il liceo scientifico statale B. Rescigno di Roccapiemonte o con il Comune di Roccapiemonte;
e) la causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, c. 14 della legge 383/01.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi art. 37 del D.L. 3.5.2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).