Elenco e breve descrizione delle condizioni
Per tutti i lotti è ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori aventi finalità di lucro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 125/2014.
È ammessa la partecipazione per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
È fatto divieto agli operatori di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Fatto salvo quanto stabilito al primo paragrafo del presente punto IV, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
1) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) devono aver aderito formalmente ai 10 principi ONU del Global compact e ai principi guida su imprese e diritti umani elaborati dal Consiglio diritti umani dell’ONU nel 2011 e riaffermati dall’UE con conclusioni del consiglio affari esteri nel giugno 2016;
b) requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere soggetti aventi finalità di lucro di cui all’art. 27 della L. 11.8.2014, n. 125, nonché:
1) ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i.) per attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta; se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3; se operatori economici che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine in attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta, devono essere in possesso di tale autorizzazione; in ogni caso, l’iscrizione deve essere avvenuta, per i soggetti proponenti interessati al lotto n. 2, nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
2) non devono essere iscritti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 125/2014, al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3 della L. 9.7.1990, n. 185 e ss.mm.ii.