Cause di esclusione: sono escluse dalla partecipazione alla gara: le offerte presentate oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle stesse, anche se trattasi di offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che risultino pervenuti con modalità diverse da quelle descritte nei documenti di gara; le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte. Qualora dai controlli esperiti dalla stazione appaltante emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, nell’ambito della procedura, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria.
La stazione appaltante si riserva: a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’appalto oggetto della presente procedura, senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta; la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto; di non aggiudicare la procedura qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti. In questo caso la Stazione appaltante non sarà tenuta ad alcune forma di indennizzo e/o risarcimento del danno; espressamente in qualunque momento antecedente all’inizio delle operazioni di gara con l’apertura del plico generale di revocare e/o annullare il procedimento di gara a proprio insindacabile giudizio. L’esercizio di tale facoltà da parte dell’ATER non darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento danni o pagamento delle prestazioni effettuate per la presentazione della documentazione della gara medesima. L’aggiudicazione dell’appalto non sostituisce il contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Avvalimento: al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, indicati nel presente bando, deve essere dimostrato con le modalità indicate nel disciplinare. In tal caso:non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’azienda si riserva la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di risoluzione del contratto o di fallimento dell’appaltatore.
Trattamento dei dati personali: ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) si fa presente che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno raccolti presso la stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale.