Elenco e breve descrizione delle condizioni
11.1) Requisiti di ordine generale:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016.
12) Condizioni minime necessarie per la partecipazione:
1) Requisiti di idoneità:
a) (per tutti i professionisti personalmente responsabili): iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta. Ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
b) (qualora si tratti di società o consorzio): iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) (per i professionisti singoli o associati): possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016;
d) (per le società di professionisti): possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016;
e) (per le società di ingegneria): possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016;
f) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria e per i GEIE): possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
1.1) Gruppo di lavoro:
Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario metterà a disposizione una «Struttura operativa minima» in cui siano presenti almeno le seguenti professionalità:
— un professionista in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 c. 5 II periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esperienza maturata nel campo della progettazione civile e strutturale,
— un professionista, geologo, responsabile delle indagini e delle prove geologiche,
— un professionista abilitato alle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Inoltre, poiché l’intervento riguarda immobili la cui edificazione risale ad oltre 70 anni, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, è richiesta nell’ambito delle prestazioni da svolgersi anche la «Verifica d’interesse culturale». Conseguentemente, il progetto da sottoporre all’esame della soprintendenza dei beni culturali, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere sottoscritto da un professionista laureato in architettura (linee guida ANAC n. 1 sez. IV – art. 2.2.2.6).
Fermo quanto sopra, sarà possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.
Per l’inquadramento del geologo nella struttura di progettazione, si rinvia al punto 3 delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (G.U. n. 69 del 23.3.2018).