Condizioni di partecipazione (capacità tecnica e professionale)
I concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia e aderenti all’Unione europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del regolamento accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti economico-finanziari:
— almeno una referenza bancaria,
— volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del regolamento,
— se operatore economico, il bilancio compilato in base alle norme del paese di appartenenza, dovrà riportare: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
Requisiti tecnico-organizzativi:
— presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del regolamento;
— esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta;
— esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40 % della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di 2 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di 3 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83.
Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, comma 10, del regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del
regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete — ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita — a pena di esclusione — in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione richiamata dall’articolo 89 del codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito — a pena di esclusione — che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.