Raggruppamenti sovrabbondanti.
Al fine di evitare una possibile restrizione del novero dei concorrenti interessati alla partecipazione, nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di imprese («RTI») costituiti da 2 o più soggetti che singolarmente sono in possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara (c.d. RTI «sovrabbondanti»), la stazione appaltante richiederà ai soggetti raggruppati di presentare le motivazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia delle prestazioni richieste – che giustifichino il ricorso all’istituto del raggruppamento, ammettendolo solo se, dalla valutazione delle motivazioni presentate, non emergeranno profili di anticoncorrenzialità e rischi concreti e attuali di collusione tra le imprese, bensì una concreta convenienza economica per la stazione appaltante.
Adempimenti tecnici preventivi alla fornitura.
La fornitura oggetto del presente bando di gara è subordinata al preventivo conseguimento dell’idoneità tecnica di prodotto, che sarà rilasciata dalla struttura tecnica competente di RFI, secondo l’iter dettagliato nell’articolo 23 bis dello schema di contratto allegato al Disciplinare di gara.
I concorrenti non in possesso di detto attestato, a seguito del rilascio del contratto e preliminarmente alla fornitura, dovranno intraprendere detto iter.
Se 2 o più imprese presentano domanda di partecipazione in RTI orizzontale, qualora non tutti i soggetti che ne fanno parte siano in possesso dell’attestato concernente l’idoneità tecnica di prodotto come sopra definita, in caso di aggiudicazione, la fornitura potrà avvenire solo al raggiungimento del requisito dell’ottenimento dell’attestato di idoneità tecnica di prodotto per tutte le componenti del raggruppamento.
Qualora il soggetto concorrente si avvalga totalmente dei requisiti tecnici di un’impresa in possesso di detto attestato, rilasciato dalla competente struttura tecnica di RFI, non sarà necessario ripetere l’iter di idoneità tecnica.
Verifica dei requisiti economici e tecnici.
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza che RFI potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni/certificazioni presentate, anche mediante la richiesta di documentazione attestante quanto dichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere effettuati presso l’amministrazione o l’ente competente, accertamenti sulle dichiarazioni/certificazioni presentate (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000) o nel caso di verifica dei requisiti tecnici, potrà essere effettuata, a cura di incaricati di RFI, una visita ispettiva presso il sito di produzione sopra menzionato