Descrizione delle opzioni
ENAV si riserva la facoltà di apportare delle modifiche al contratto di appalto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza una nuova procedura di affidamento, purché queste modifiche non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dello stesso, fino ad un importo massimo pari al 50 % del valore del contratto (concordando con il fornitore sopra il 20 %).
ENAV si riserva, inoltre, la facoltà, nei limiti di cui all’art. 125, comma 1 lett. f) del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore a 503 000,00 EUR, IVA esclusa.
In ogni caso ENAV potrà esercitare le suddette facoltà, anche congiuntamente, fino ad un valore massimo pari all’importo contrattuale.
Pertanto, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 comprensivo di tutte le opzioni previste, ai soli fini del monitoraggio ANAC è pari a 1 006 000,00 EUR, IVA esclusa.