Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
In linea con quanto previsto dalle norme di legge in materia e come precisato dalle linee guida ANAC n. 1, per poter essere ammessi alla gara i concorrenti, pena esclusione, devono possedere i requisiti minimi:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo a base di gara;
b) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza), per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione o a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al D.M. 17/06/2016, come indicato nel bando integrale
c) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare o a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato nel bando integrale
D1) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 2 (due) volte rispetto alle 6 (sei) unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico, tra cui obbligatoriamente:
a) un coordinatore delle attività di progettazione;
b) un esperto in tracciati ferroviari;
c) un esperto in segnalamento ferroviario;
d) un esperto in opere d'arte ferroviarie;
e) un esperto in valutazione di impatto ambientale;
f) un geologo.
D2) per i professionisti singoli ed associati, numero di unità minime di tecnici, in misura pari a 2 (due) volte rispetto alle 6 (sei) unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico, tra cui obbligatoriamente:
a) un coordinatore delle attività di progettazione;
b) un esperto in tracciati ferroviari;
c) un esperto in segnalamento ferroviario;
d. un esperto in opere d'arte ferroviarie;
e) un esperto in valutazione di impatto ambientale;
f) un geologo.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17.6.2016 e dal punto 4 della determinazione n. 4/2005 dell'ANAC, ai fini della classificazione delle prestazioni professionali, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.