Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Gli operatori economici al fine di garantire un alto standard di qualità del servizio durante l’intera durata del contratto (l’esigenza è determinata dal prestigio delle strutture oggetto dell’appalto e dalle esigenze legate alla tipologia di eventi che la Committenza intende promuovere all’interno degli edifici stessi) le imprese dovranno comprovare la propria solidità finanziaria ed imprenditoriale dimostrando:
— fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito all’ultimo esercizio finanziario disponibile di un importo relativo ai servizi effettuati nel settore oggetto di gara, pari a 1 565 400,00 EUR IVA esclusa con oneri per la sicurezza inclusi – ossia pari al 100 % dell’importo complessivo della gara per la quale intenda concorrere, determinato moltiplicando per 24 l’importo mensile, IVA esclusa, posto a base di gara – atteso che il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell’appalto; il settore di attività è il servizio di pulizia e igiene ambientale; tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice al fine di garantire la capacità economico-finanziaria dell’azienda e, quindi, la connessa capacità operativa necessaria allo svolgimento dell’intera prestazione di servizio nei tempi di esecuzione stabiliti; la comprova del requisito è fornita secondo quanto disposto dall’art. 86, comma 4, e dall’allegato XVII, parte I, del Codice,
— ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c), del Codice, possesso della copertura assicurativa di seguito riportata.
L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e ai beni dell’amministrazione, nonché ai terzi e ai beni dei terzi, facendo salva l’amministrazione da qualsiasi responsabilità e ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose.
L’amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'impresa appaltatrice, nonché per danni procurati a terzi nell’effettuazione del servizio.
L’impresa appaltatrice dovrà consegnare, prima dell'inizio dell'appalto, copia conforme di una polizza di assicurazione che copra per tutta la durata dell'appalto i rischi derivanti da responsabilità civile dell'appaltatore verso i terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
— 1 500 000,00 EUR, quale limite catastrofale per sinistro,
— 1 000 000,00 EUR, quale limite per ogni persona danneggiata,
— 500 000,00 EUR, quale limite per danni a cose e/o animali.
Tale garanzia dovrà comprendere nel novero dei terzi anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza.
La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà dell’amministrazione o di terzi e detenute o affidate in consegna all’amministrazione.
La garanzia si estenderà, inoltre, ai danni derivati da incendio delle cose dell’impresa appaltatrice o da lei detenute.
Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti e per inquinamento accidentale.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.