Quantità o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 4 437 168,72 EUR così determinato:— 4 206 376,90 EUR per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso,— 230 791,82 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.Le lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo le categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.M. 10.11.2016 n. 248, sono le seguenti:— OG1 – classifica IV; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimato dei lavori inclusi oneri per la sicurezza: 1 924 305,14 EUR; percentuale importo lavori sul totale: 43,37 %; tipologia: prevalente; sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale,— OS4 – classifica I; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimato dei lavori inclusi oneri per la sicurezza: 238 349,21 EUR; percentuale importo lavori sul totale: 5,37 %; tipologia: scorporabile; sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale,— OS3 – classifica II; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 482 899,89 EUR; Percentuale importo lavori sul totale: 10,88 %; tipologia: scorporabile; sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale,— OS28 – classifica III; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 754 620,16 EUR; percentuale importo lavori sul totale: 17,01 %; tipologia: scorporabile; sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale,— OS30 – classifica III bis; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 1 036 994,32 EUR; percentuale importo lavori sul totale: 23,37 %; tipologia: scorporabile SIOS; sub-appaltabile: sì, nel limite del 30 % del proprio valore, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 248/2016, il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.