Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) Fatturato medio annuo specifico (da dichiarare nel DGUE).
Il concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara deve aver realizzato un fatturato medio annuo specifico nel triennio antecedente la data di scadenza del bando, non inferiore a 1/3 dell’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto cui partecipa, per forniture analoghe a quelle oggetto dei lotti.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, co. 5 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dell’importanza che riveste l’attività in relazione alla sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario.
La disposizione di cui sopra si applica per la partecipazione a ogni singolo lotto. Tuttavia, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, come previsto al punto II.1.6) del bando, gli operatori economici devono avere un fatturato medio annuo specifico pari a 1/3 dell’importo complessivo dei 2 lotti potenzialmente aggiudicabili;
b) indice finanziario (da dichiarare nel DGUE)
Il concorrente per essere ammesso alla gara, deve essere in possesso del requisito indicato al paragrafo II.5.2 della «Procedura di valutazione economico finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 B» di cui è possibile prendere visione sul sito Internet dell’ente aggiudicatore
www.rfi.it seguendo il percorso — Qualificazione e gare — Regole e documentazione — Procedura di valutazione economico — finanziaria.
Il valore minimo accettabile del punteggio sintetico finale è pari a 18. A tal fine il concorrente, sull'ultimo bilancio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A., dovrà eseguire l'autovalutazione economico finanziaria in base alla procedura sopra indicata utilizzando, per la comparazione, gli indici medi di riferimento (cod. ident. 7144):
— Roa (3,71 %),
— rotazione delle attività totali (173,59 %),
— liquidità corrente (109,70 %),
— copertura delle immobilizzazioni (82,57 %),
— autonomia finanziaria (27,62 %),
— esigibilità del passivo (59,89 %),
— indebitamento bancario (18,21 %),
— elasticità dei costi (4,24 %).
N.B.:
— il requisito di cui al punto sub a), in quanto frazionabile, può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento ed in misura maggioritaria dall’impresa mandataria,
— il requisito di cui al punto sub b), dovrà essere posseduto:
1) in caso di RTI da ogni impresa facente parte del raggruppamento;
2) dal consorzio in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b);
3) dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c).