Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne anni 2018-2019

ACA S.p.A in House Providing

Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l’allacciamento di nuove utenze.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-07-13. L'appalto è stato pubblicato su 2018-06-08.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2018-06-08 Avviso di gara
2019-01-02 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2018-06-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di posa di tubature
Quantità o entità: 15 000 00015 000 000,00
Valore totale dell'appalto: 1 000 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di posa di tubature 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o piĂą lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente piĂą vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ 
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilitĂ 
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ACA S.p.A in House Providing
Indirizzo postale: Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Codice postale: 65125
CittĂ  postale: Pescara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aca.pescara.it 🌏
E-mail: ufficiogare1@aca.pescara.it đź“§
Telefono: +39 0854178221 📞
Fax: +39 0854156113 đź“ 

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-06-08 đź“…
Termine di presentazione: 2018-07-13 đź“…
Data di pubblicazione: 2018-06-13 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 111-254007
Numero GU-S: 111

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l’allacciamento di nuove utenze.
Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona nord (prog. e d. l.: geom. Di Giovanni Massimo): Arsita, Bisenti, Cappelle sul Tavo, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montefino, Moscufo, Penne, Pianella, Villa Celiera.
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona nord (prog. e d. l.: geom. Di Giovanni Massimo):
— Arsita,
— Bisenti,
— Cappelle sul Tavo,
— Castilenti,
— Castiglione Messer Raimondo,
— Civitella Casanova,
— Elice,
— Farindola,
— Loreto Aprutino,
— Montebello di Bertona,
— Montefino,
— Moscufo,
— Penne,
— Pianella,
— Villa Celiera.
QuantitĂ  o entitĂ : 1000000
Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona centro (prog. e d. l.: geom. Ortolano Cesare): Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani, Vicoli.
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona centro (prog. e d. l.: geom. Ortolano Cesare):
— Alanno,
— Brittoli,
— Carpineto della Nora,
— Castiglione a Casauria,
— Catignano,
— Cepagatti,
— Civitaquana,
— Cugnoli Nocciano,
— Pescosansonesco,
— Pietranico,
— Popoli,
— Rosciano,
— Scafa,
— Tocco da Casauria,
— Torre de' Passeri,
— Turrivalignani,
— Vicoli.
Numero del lotto: 3
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona sud (prog. e d. l. geom.: Dell’Orso Bruno): Abbateggio, Bolognano, Bucchianico, Caramanico Terme, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torrevecchia Teatina.
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona sud (prog. e d. l.: geom. Dell’Orso Bruno):
— Abbateggio,
— Bolognano,
— Bucchianico,
— Caramanico Terme,
— Casalincontrada,
— Fara Filiorum Petri,
— Francavilla al Mare,
— Lettomanoppello,
— Manoppello,
— Miglianico,
— Pretoro,
— Rapino,
— Ripa Teatina,
— Roccamontepiano,
— Roccamorice,
— Salle,
— Serramonacesca,
— Torrevecchia Teatina.
QuantitĂ  o entitĂ : 1300000
Numero del lotto: 4
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona litoranea (prog. e d. l.: geom. Balduini Antonietta) Atri, Silvi, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Picciano
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona litoranea (prog. e d. l.: geom. Balduini Antonietta):
— Atri,
— Silvi,
— Città Sant’Angelo,
— Collecorvino,
— Picciano
QuantitĂ  o entitĂ : 850000
Numero del lotto: 5
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona metropolitana (prog. e d. l.: geom. D’Aurizio M.: acquedotto — geom. Picciano G.: fogna): Montesilvano, Pescara, San Giovanni Teatino, Spoltore.
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comuni zona metropolitana (prog. e d. l.: geom. D’Aurizio M.: acquedotto — geom. Picciano G.: fogna):
— Montesilvano,
— Pescara,
— San Giovanni Teatino,
— Spoltore.
QuantitĂ  o entitĂ : 2500000
Numero del lotto: 6
Denominazione del lotto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comune di Chieti (prog. e d. l. geom.: Di Nardo Emidio).
Breve descrizione:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comune di Chieti (prog. e d. l.: geom. Di Nardo Emidio).
QuantitĂ  o entitĂ : 15 000 000
Descrizione delle opzioni: Rinnovo massimo di mesi 12 (vedasi art. 2 Disciplinare di gara).
Calendario provvisorio per il ricorso alle opzioni: 12 mesi
Durata: 12 mesi
Numero di riferimento: 1
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Provincie di Pescara, Chieti e Teramo.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivitĂ  professionale:
Requisiti di idoneitĂ  professionale.
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residenti.
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Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del codice.
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere (vedasi l’art. 4 dei singoli capitolati speciali d’appalto), rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010.
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Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
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Ai sensi dell’art. 92, comma 1 D.P.R. 207/2010:
1. il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
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Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzia provvisoria e definitiva.
Garanzia provvisoria (1 per ogni lotto).
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto).
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del codice dei contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dei lavori ivi compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
Lotto lavori — cauzione provvisoria 2 %.
— 1: 1 000 000,00 EUR — 20 000,00 EUR,
— 2: 1 000 000,00 EUR — 20 000,00 EUR,
— 3: 1 300 000,00 EUR — 26 000,00 EUR,
— 4: 850 000,00 EUR — 17 000,00 EUR,
— 5: 2 500 000,00 EUR — 50 000,00 EUR,
— 6: 850 000,00 EUR — 17 000,00 EUR.
(ridotta della metĂ  in presenza di certificazione di qualitĂ  attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
Mostra di piĂą
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.
Mostra di piĂą
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
Mostra di piĂą
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
Mostra di piĂą
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
Mostra di piĂą
Requisiti per poter emettere la garanzia.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1
Mostra di piĂą
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
— http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf,
Struttura della garanzia.
La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l'operativitĂ  della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Inoltre:
d) la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Mostra di piĂą
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Mostra di piĂą
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del codice.
In ipotesi di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte:
— in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara,
— in ipotesi di consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del codice, deve essere intestata al solo consorzio.
Svincolo della garanzia.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Mostra di piĂą
Garanzia definitiva.
(Solo per l’aggiudicatario).
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Mostra di piĂą
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Mostra di piĂą
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Mostra di piĂą
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1 957, secondo comma, del codice civile;
c) l'operativitĂ  della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Mostra di piĂą
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Mostra di piĂą
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Mostra di piĂą
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilitĂ  solidale tra le imprese.
Polizza.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Mostra di piĂą
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 1 000 000 EUR ed un massimo di 5 000 000 EUR. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Mostra di piĂą
Principali condizioni di finanziamento e modalitĂ  di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi di bilancio.
Forma giuridica che dovrĂ  assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrĂ  aggiudicato l'appalto:
RTI o consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Mostra di piĂą
I consorzi di cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
Mostra di piĂą
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma l, lettera oo-ter) del codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria;
Mostra di piĂą
2) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016;
3) nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
4) l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Mostra di piĂą
5) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
Mostra di piĂą
6) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
Mostra di piĂą
7) è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
Mostra di piĂą
8) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
Mostra di piĂą
9) è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
Mostra di piĂą
10) l'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
Mostra di piĂą
11) trattandosi di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
12) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario;
13) il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
Mostra di piĂą
14) le disposizioni di cui all’articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;
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15) al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;
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16) il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
17) salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto;
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18) salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;
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19) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
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19-bis) le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e);
19-ter) le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Ai sensi dell’art. 92 d.P.R. 207/2010:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
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b) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
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Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all’art. 92 D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
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Procedura
Periodo di validitĂ  dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-07-16 đź“…
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Riferimento
Date
Data di inizio: 2018-09-01 đź“…
Data di fine: 2019-08-31 đź“…

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Abruzzo — sezione di Pescara
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 085918661 📞
Fax: +39 085918661 đź“ 
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi possono essere notificati all’amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Fonte: OJS 2018/S 111-254007 (2018-06-08)
Avviso di aggiudicazione (2019-01-02)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
Valore totale dell'appalto: 4 737 160,51 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche 📦

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-01-02 đź“…
Data di pubblicazione: 2019-01-03 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 002-002493
Si riferisce all'avviso: 2018/S 111-254007
Numero GU-S: 2
Fonte: OJS 2019/S 002-002493 (2019-01-02)