CIG: 770227780C
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): avv. Francesca Leone, dipendente Società Energetica Lucana S.p.A.
Fatturato specifico: Il limite del fatturato specifico è richiesto in relazione alla particolarità delle utenze servite, per le quali occorre garantire un Fornitore che nel triennio precedente (nei termini suindicati) abbia, almeno, svolto complessivamente forniture di energia elettrica che abbiano generato un fatturato pari al valore da determinarsi come innanzi indicato. La specificità della prestazione richiesta determina infatti la necessità di disporre, da parte del Fornitore, di un’adeguata capacità finanziaria maturata in seguito all’effettuazione di attività analoghe e caratterizzata da tali volumi di vendita.
Lotto unico: La gara ha ad oggetto un unico Lotto in quanto, trattandosi di un’unica amministrazione, la suddivisione in più lotti comporterebbe un inutile appesantimento delle procedure amministrative.
Garanzia provvisoria: pari al 2 % del valore economico complessivo della convenzione. Il garante deve espressamente impegnarsi a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
È ammesso il subappalto nei termini e secondo le modalità di cui agli atti di gara. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.
La società si riserva la facoltà di:
— non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
— procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente
Il plico cartaceo contenente l'offerta deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo della SEL, in corso Umberto I 28, II piano, Potenza, entro i termini di cui sopra, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Termine per la richiesta di chiarimenti: 3.12.2018.
La convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
Per la presentazione delle offerte, si intende fissare un termine ridotto ai sensi dell’art.60 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, in quanto, per le seguenti ragioni di urgenza, il termine «ordinario» dei 35 giorni non può essere rispettato:
— la convenzione stipulata tra la Società Energetica Lucana e l'attuale fornitore è scaduta il 28.9.2018 e il
contratto attuativo stipulato tra AQL e il fornitore è in stato di proroga fino al massimo al 31.3:2019,
— tenuto conto dei tempi di gara, nonché dei tempi tecnici necessari all’effettuazione dello «switching» tra
il fornitore attuale e quello futuro e dell’imminente scadenza del periodo di proroga non ulteriormente procrastinabile, è necessario procedere affinché AQL non rimanga senza fornitore e finisca nel mercato di
salvaguardia.