Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte ex art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016

Regione Liguria — Settore Affari Generali

Gara Europea procedura aperta per l'affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-06-11. L'appalto è stato pubblicato su 2018-02-20.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2018-02-20 Avviso di gara
2018-05-31 Informazioni complementari
2019-12-02 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2018-02-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi ospedalieri e affini
Quantità o entità: 717 342 004 EUR717 342 004,00
Valore totale dell'appalto: 181 399 236,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi ospedalieri e affini 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Liguria — Settore Affari Generali
Indirizzo postale: Via Fieschi 15
Codice postale: 16121
Città postale: Genova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.regione.liguria.it 🌏
E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it 📧
Telefono: +39 0105484191 📞
Fax: +39 0105488407 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-02-20 📅
Termine di presentazione: 2018-06-11 📅
Data di pubblicazione: 2018-02-22 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 037-081764
Numero GU-S: 37
Informazioni aggiuntive
Avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara (in alternativa, in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti e indipendenti sostituire «alla gara» con «al singolo lotto») sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Subappalto All’atto dell’offerta, il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta tre subappaltatori (nel caso di appalti aventi per oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara). È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo a uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. Sopralluogo Il sopralluogo presso i presidi ospedalieri è obbligatorio. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo PEC previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. e deve indicare il lotto cui si riferisce e riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore e il giorno previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo. In relazione al numero dei richiedenti, il sopralluogo potrà essere effettuato in uno o più giorni. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. ALISA o suo delegato rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente», la stazione appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. RUP: dott. Sergio Vigna — direttore sanitario di ALISA. Responsabile della procedura di affidamento: dott. Giorgio Bobbio. Procedura indetta con decreto dirigenziale NP/4405/2018.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Gara Europea procedura aperta per l'affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte
Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell'Ospedale S. Charles di Bordighera
Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi
ospedalieri.Ospedale S. Charles – Bordighera.
ospedalieri.
Ospedale S. Charles – Bordighera.
Quantità o entità: 181 399 236 EUR
Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione ospedaliera S. Maria della Misericordia di Albenga, S. Giuseppe di Cairo Montenotte
Breve descrizione:
Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione ospedaliera S. Maria della Misericordia di Albenga, S. Giuseppe di Cairo Montenotte
Quantità o entità: 535 942 768 EUR
Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto e al Disciplinare di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
Quantità o entità: 717 342 004 EUR
Durata: 144 mesi

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
— cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice,
— divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette «black list» di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.m. del 14 dicembre 2010 del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.l. del 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM del 14 dicembre 2010.
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
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Posizione economica e finanziaria:
Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 (IVA esclusa).
Il fatturato specifico è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
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Capacità tecnica e professionale:
Fatturato annuo, mediamente maturato nel triennio 2014, 2015, 2016 per prestazioni in regime di degenza e ambulatoriali erogate in regime di accreditamento con il SSN non inferiore, per ciascun lotto, all’importo di cui all’art. 4.2, comma 1.
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. Fermo restando il limite di cui sopra, dovrà inoltre essere specificata la parte o le parti del servizio che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento intende eseguire.
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I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
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Livello(i) minimo(i) di standard:
Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente bando.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 % dell’importo a base d’asta per ciascun lotto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104, del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino a 12 (dodici) mesi dopo la cessazione del servizio.
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Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
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b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, in assegni circolari;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
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Prima di procedere alla sottoscrizione, gli operatori economici sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf,
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 127, comma 4, del regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del ministero delle Attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. dell'11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
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3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
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6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a) in caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
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b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
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c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
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La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del Codice. In particolare:
— ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete),
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— ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale,
— ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
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— ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7 bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata,
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— le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile; in particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione oppure offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata della concessione, ivi compresa l’eventuale proroga.
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato a un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
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Ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. del 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all'RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
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I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quello relativo all’organico medio annuo che è computato in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate;
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b) in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
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Altre condizioni particolari:
Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente bando.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-06-26 📅
Luogo di apertura: 11° piano, Sala di Rappresentanza, via Fieschi 15, 16121 Genova
Luogo: 11° piano, Sala di Rappresentanza, via Fieschi 15, 16121 Genova
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Rappresentante legale protempore ovvero soggetto delegato munito di procura o delega.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda ASL 1 Imperiese
Indirizzo postale: Via Aurelia Ponente 97 — 18038 Bussana di Sanremo
Città postale: Imperia
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda ASL 2 Savonese
Indirizzo postale: Via Manzoni 14
Città postale: Savona
Contatto
Referente: Settore Affari Generali — S.U.A.R.
Dott. Giorgio Bobbio
Indirizzo Internet: www.regione.liguria.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: www.regione.liguria.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
Mostra di più
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara (in alternativa, in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti e indipendenti sostituire «alla gara» con «al singolo lotto») sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti.
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L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Subappalto
All’atto dell’offerta, il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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Il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta tre subappaltatori (nel caso di appalti aventi per oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara).
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È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo a uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
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Sopralluogo
Il sopralluogo presso i presidi ospedalieri è obbligatorio. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo PEC previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. e deve indicare il lotto cui si riferisce e riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
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La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore e il giorno previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.
In relazione al numero dei richiedenti, il sopralluogo potrà essere effettuato in uno o più giorni.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
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ALISA o suo delegato rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo..
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
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Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
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La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
Sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente», la stazione appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
RUP: dott. Sergio Vigna — direttore sanitario di ALISA.
Responsabile della procedura di affidamento: dott. Giorgio Bobbio.
Procedura indetta con decreto dirigenziale NP/4405/2018.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria
Città postale: Genova
Paese: Italia 🇮🇹
Nome: TAR della Liguria
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Regione Liguria
Fonte: OJS 2018/S 037-081764 (2018-02-20)
Informazioni complementari (2018-05-31)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-05-31 📅
Termine di presentazione: 2018-07-03 📅
Data di pubblicazione: 2018-06-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 104-238494
Si riferisce all'avviso: 2018/S 037-081764
Numero GU-S: 104
Fonte: OJS 2018/S 104-238494 (2018-05-31)
Avviso di aggiudicazione (2019-12-02)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Gara europea procedura aperta per l'affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi ospedalieri ospedale S. Charles - Bordighera, ospedale Santa Maria della Misericordia - Albenga, ospedale San Giuseppe - Cairo Montenotte
Valore totale dell'appalto: 86157493.65 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice CPV supplementare: Servizi ospedalieri e affini 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Liguria 🏙️

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Liguria – Settore affari generali

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-12-02 📅
Data di pubblicazione: 2019-12-04 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 234-574314
Numero GU-S: 234
Informazioni aggiuntive
Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. Decreto di aggiudicazione definitiva n. 732 del 18.2.2019 e verbale di efficacia n. NP/2019/967046 del 29.11.2019
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell'ospedale S. Charles - Bordighera
Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in regime di concessione della gestione dei presidi ospedalieri
Ospedale S. Charles – Bordighera
Informazioni aggiuntive:
Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
Decreto di aggiudicazione definitiva n. 732 del 18.2.2019 e verbale di efficacia n. NP/2019/967046 del 29.11.2019
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Bordighera (SV)

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Criterio di costo (nome): Offerta economica
Criterio del costo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-11-29 📅
Nome: Maria Cecilia hospital S.p.A. C.F. e P.IVA 00178460390 (mandataria)
Indirizzo postale: Via Corriera 1
Città postale: Cotignola (RA)
Codice postale: 48033
Paese: Italia 🇮🇹
Ravenna 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.gvmnet.it/strutture/maria-cecilia-hospital-cotignola 🌏
Nome: Istituto clinico ligure di alta specialità S.r.l. C.F. e P. IVA 00201380995 (mandante)
Indirizzo postale: Via Cabruna 21
Città postale: Rapallo (GE)
Codice postale: 16035
Paese: Genova 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.gvmnet.it/strutture/iclas-istituto-clinico-ligure-di-alta-specialita-rapallo 🌏
Valore totale dell'appalto: 86157493.65 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Riferimento
Informazioni aggiuntive
RUP: dott. Sergio Vigna - direttore sanitario di ALISA
Responsabile della procedura di affidamento: dott. Giorgio Bobbio
Procedura indetta con decreto dirigenziale NP/4405/2018
Decreto di aggiudicazione definitiva n. 732 del 18.2.2019
Verbale di efficacia n. NP/2019/967046 del 29.11.2019

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Liguria
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Città postale: Genova
Paese: Italia 🇮🇹
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it 📧
Fonte: OJS 2019/S 234-574314 (2019-12-02)