Gara d’appalto esperita ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura di 30 (trenta) «sistemi software» per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni
L’appalto è costituito da un unico lotto atteso che l’amministrazione non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della identicità dei prodotti richiesti. In particolare, l’oggetto della fornitura è costituito dai seguenti prodotti e servizi: — n. 30 «Sistemi software» composti da: 1) «kit» completo di cavi di connessione; le unità di supporto tecnico alle indagini devono essere attrezzate per interfacciarsi con i dispositivi rinvenuti sullo scenario operativo; 2) «software» per l’analisi forense dei dati estratti; l’apparato di estrazione deve essere corredato di apposito «software» in grado di analizzare le evidenze digitali rinvenute nelle memorie dei dispositivi analizzati; 3) manuale d’uso, — servizi minimali come di seguito elencati: 1) help desk telefonico; 2) manutenzione e supporto tecnico; 3) distribuzione degli apparati agli uffici destinatari. La fornitura deve rispecchiare tutti i requisiti generali e le caratteristiche tecniche specificati ai paragrafi 4 e 5 del capitolato tecnico. Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al precedente punto I.1.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-04-24.
L'appalto è stato pubblicato su 2018-03-15.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Avviso di gara (2018-03-15) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Paccheti software generali
Quantità o entità:
Importo a base d'asta 500 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo delle varianti di cui al punto 1 delle opzioni pari a 50 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo del V d'obbligo pari a 100 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo delle varianti di cui al punto 3 delle opzioni pari a 166 666,67 EUR, oltre IVA al 22 %.Pagamenti spese di pubblicità legale 11 000,00 EUR.500 000,00
Importo a base d'asta 500 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo delle varianti di cui al punto 1 delle opzioni pari a 50 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo del V d'obbligo pari a 100 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.Importo delle varianti di cui al punto 3 delle opzioni pari a 166 666,67 EUR, oltre IVA al 22 %.Pagamenti spese di pubblicità legale 11 000,00 EUR.500 000,00
Valore totale dell'appalto: 500 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Paccheti software generali📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.poliziadistato.it🌏
E-mail: silvia.duri@interno.it📧
Telefono: +39 0646572095📞
Fax: +39 0646572196 📠
Riferimento Date
Data di invio: 2018-03-15 📅
Termine di presentazione: 2018-04-24 📅
Data di pubblicazione: 2018-03-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 054-120499
Numero GU-S: 54
Informazioni aggiuntive
1) la società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri;
2) l’aggiudicatario si obbliga a osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura;
3) l’aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
4) inoltre, la società si impegna a osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge del 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);
5) gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
6) se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;
7) l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del vigente Codice degli appalti;
8) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi; la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
9) fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 ter, e dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016;
10) si applicano le disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio 1991, n. 52; ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici; fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione; le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione; in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;
11) fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
12) i costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR; nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso;
13) le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU;
14) ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, l’amministrazione e la società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti;
15) le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, approvativo del relativo regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»;
16) per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto e alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (articolo 30, comma 8).
1) la società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri;
2) l’aggiudicatario si obbliga a osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura;
3) l’aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
4) inoltre, la società si impegna a osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge del 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);
5) gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
6) se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;
7) l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del vigente Codice degli appalti;
8) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi; la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
9) fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 ter, e dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016;
10) si applicano le disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio 1991, n. 52; ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici; fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione; le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione; in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;
11) fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
12) i costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR; nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso;
13) le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU;
14) ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, l’amministrazione e la società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti;
15) le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, approvativo del relativo regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»;
16) per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto e alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (articolo 30, comma 8).
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto è costituito da un unico lotto atteso che l’amministrazione non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della identicità dei prodotti richiesti.
L’appalto è costituito da un unico lotto atteso che l’amministrazione non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti, in deroga all’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della identicità dei prodotti richiesti.
In particolare, l’oggetto della fornitura è costituito dai seguenti prodotti e servizi:
— n. 30 «Sistemi software» composti da:
1) «kit» completo di cavi di connessione; le unità di supporto tecnico alle indagini devono essere attrezzate per interfacciarsi con i dispositivi rinvenuti sullo scenario operativo;
2) «software» per l’analisi forense dei dati estratti; l’apparato di estrazione deve essere corredato di apposito «software» in grado di analizzare le evidenze digitali rinvenute nelle memorie dei dispositivi analizzati;
3) manuale d’uso,
— servizi minimali come di seguito elencati:
1) help desk telefonico;
2) manutenzione e supporto tecnico;
3) distribuzione degli apparati agli uffici destinatari.
La fornitura deve rispecchiare tutti i requisiti generali e le caratteristiche tecniche specificati ai paragrafi 4 e 5 del capitolato tecnico.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al precedente punto I.1.
Saranno accettate varianti ✅
Quantità o entità:
Importo a base d'asta 500 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.
Importo delle varianti di cui al punto 1 delle opzioni pari a 50 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.
Importo del V d'obbligo pari a 100 000,00 EUR, oltre IVA al 22 %.
Importo delle varianti di cui al punto 3 delle opzioni pari a 166 666,67 EUR, oltre IVA al 22 %.
Pagamenti spese di pubblicità legale 11 000,00 EUR.
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
Il contratto di appalto discendente dalla presente procedura può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
1) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
1) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di 600 000,00 EUR, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
2) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di 600 000,00 EUR, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
3) entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, l’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per una durata massima pari a un’ulteriore annualità;
3) entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, l’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per una durata massima pari a un’ulteriore annualità;
4) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria e alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
4) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria e alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Calendario provvisorio per il ricorso alle opzioni: 36 mesi
Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: PR.484.I
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Consegna della fornitura presso gli uffici centrali e periferici del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni in base al piano di distribuzione, con verifica di conformità centralizzata presso la sede sita in via Tuscolana, 1548 Roma
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al presente Disciplinare, per la cui compilazione si rimanda a una attenta lettura dell'articolo 14 del Disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al presente Disciplinare, per la cui compilazione si rimanda a una attenta lettura dell'articolo 14 del Disciplinare di gara.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante «AVCpass» in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
a) Requisiti di carattere generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette «black list», di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. del 14 dicembre 2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (ai sensi dell’articolo 37 del D.L. del 3 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM del 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette «black list», di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. del 14 dicembre 2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (ai sensi dell’articolo 37 del D.L. del 3 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM del 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel «Patto di integrità» e nel «Codice di comportamento» (allegati al presente Disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
b) Requisiti di idoneità
I candidati alla presente procedura devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
I candidati alla presente procedura devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
(Il requisito del presente paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo).
Posizione economica e finanziaria:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al Disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al Disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge del 1° settembre 1993, n. 385, attestanti:
— la solidità dell’operatore economico,
— la circostanza che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità,
— la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico di farsi carico delle obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione del servizio posto a gara,
le stesse dovranno inoltre riportare i riferimenti della procedura in argomento (oggetto, CIG, eventuale CUP); la mancanza e/o l’incompletezza degli elementi richiesti non darà luogo all’esclusione dalla procedura ma sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice;
le stesse dovranno inoltre riportare i riferimenti della procedura in argomento (oggetto, CIG, eventuale CUP); la mancanza e/o l’incompletezza degli elementi richiesti non darà luogo all’esclusione dalla procedura ma sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice;
2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno a 200 000,00 EUR, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 48771000-3 Pacchetti software generali.
2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno a 200 000,00 EUR, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 48771000-3 Pacchetti software generali.
Tali richieste trovano motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Il requisito di cui al punto 1 del presente paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, mentre quello di cui al punto 2 può essere avvalibile e posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.).
Il requisito di cui al punto 1 del presente paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, mentre quello di cui al punto 2 può essere avvalibile e posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.).
Capacità tecnica e professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al Disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs., il cui modello è in allegato al Disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono:
1) produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 48771000-3 Pacchetti software generali, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati);
1) produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 48771000-3 Pacchetti software generali, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati);
2) attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme «UNI EN ISO 9001:2008» o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie «UNI CEI EN 45000».
2) attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme «UNI EN ISO 9001:2008» o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie «UNI CEI EN 45000».
Il requisito di cui al punto 1) del presente paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, mentre quello di cui al punto 2) del presente paragrafo, in quanto requisito soggettivo, non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata.
Il requisito di cui al punto 1) del presente paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, mentre quello di cui al punto 2) del presente paragrafo, in quanto requisito soggettivo, non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzia provvisoria.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari a 5 000,00 EUR, pari all’1 %. La medesima garanzia deve obbligatoriamente contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari a 5 000,00 EUR, pari all’1 %. La medesima garanzia deve obbligatoriamente contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
In tal senso, la stazione appaltante comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link http://www.poliziadistato.it/articolo/16425aa6a72fc4386014568878, ritenendosi conseguentemente manlevata dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2017.
In tal senso, la stazione appaltante comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link http://www.poliziadistato.it/articolo/16425aa6a72fc4386014568878, ritenendosi conseguentemente manlevata dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2017.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 127, comma 4, del regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del ministero delle Attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. dell'11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 127, comma 4, del regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del ministero delle Attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. dell'11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione e/o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione e/o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanata) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanata) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
— in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
— documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante,
— copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005; in tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).
— copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005; in tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 % per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È altresì sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese — RTI —, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
È altresì sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese — RTI —, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile — e quindi è causa di esclusione — la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di 30 (trenta) “sistemi software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni».
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di 30 (trenta) “sistemi software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni».
Garanzia definitiva:
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva» a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva» a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli «schemi tipo» approvati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli «schemi tipo» approvati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
La sottoscrizione della garanzia definitiva può essere anche corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di 30 (trenta) “sistemi software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni».
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: «Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di 30 (trenta) “sistemi software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni».
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
A) Fornitura sistemi a corpo
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo del 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l’amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge del 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva e di avvenuta comunicazione attestante il completamento della distribuzione dei «sistemi», ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva e di avvenuta comunicazione attestante il completamento della distribuzione dei «sistemi», nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo del 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l’amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge del 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva e di avvenuta comunicazione attestante il completamento della distribuzione dei «sistemi», ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva e di avvenuta comunicazione attestante il completamento della distribuzione dei «sistemi», nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canoni
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo del 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l’amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge del 24.12.2007, n. 244, di n. 6 canoni dell’importo di _____________ EUR, oltre IVA 22 %, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo del 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l’amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge del 24.12.2007, n. 244, di n. 6 canoni dell’importo di _____________ EUR, oltre IVA 22 %, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Le predette fatture dovranno essere intestate a: ministero dell’Interno — Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), recante il codice CIG 74156346C3 e trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le predette fatture dovranno essere intestate a: ministero dell’Interno — Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), recante il codice CIG 74156346C3 e trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in…
… raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
… aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Alla seduta pubblica potranno prendere parte i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, nella misura massima di due soggetti per ogni operatore economico, oppure persone munite di specifica delega
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche tecniche (70)
2. Caratteristiche economiche (30)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice Contatto
Referente: responsabile del procedimento: il direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, V. prefetto Tommaso Tafuri, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/484/I/0001904/18 del 12.3.2018
Silvia Duri
Nome: Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione
Indirizzo postale: Via Palermo 101
Codice postale: 00184
Telefono: +39 0646548837📞
Fax: +39 0646527423 📠
Riferimento Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: PR.484.I
Informazioni aggiuntive
1) la società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri;
2) l’aggiudicatario si obbliga a osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura;
2) l’aggiudicatario si obbliga a osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura;
3) l’aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
4) inoltre, la società si impegna a osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge del 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);
4) inoltre, la società si impegna a osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge del 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);
5) gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
5) gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
6) se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;
6) se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato I al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;
7) l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del vigente Codice degli appalti;
7) l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del vigente Codice degli appalti;
8) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi; la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
8) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi; la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
9) fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 ter, e dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016;
9) fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 ter, e dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016;
10) si applicano le disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio 1991, n. 52; ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici; fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione; le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione; in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;
10) si applicano le disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio 1991, n. 52; ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici; fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione; le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione; in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;
11) fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
11) fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
12) i costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR; nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso;
12) i costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR; nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso;
13) le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU;
13) le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU;
14) ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, l’amministrazione e la società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti;
14) ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, l’amministrazione e la società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti;
15) le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, approvativo del relativo regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»;
15) le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, approvativo del relativo regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»;
16) per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto e alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (articolo 30, comma 8).
16) per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto e alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (articolo 30, comma 8).
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazion
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: silvia.duri@interno.it📧
Telefono: +39 0646572095📞
Fax: +39 0646572196 📠 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Fonte: OJS 2018/S 054-120499 (2018-03-15)
Avviso di aggiudicazione (2018-11-21) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 359 950,00 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Amministrazione aggiudicatrice Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Riferimento Date
Data di invio: 2018-11-21 📅
Data di pubblicazione: 2018-11-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 227-520492
Si riferisce all'avviso: 2018/S 054-120499
Numero GU-S: 227
Informazioni aggiuntive
1. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9.12.1977, n. 903 e D.Lgs. 11.4.2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni).
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
8. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
10. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
14. Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
15. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni».
16. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
1. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9.12.1977, n. 903 e D.Lgs. 11.4.2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni).
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
8. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
10. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
14. Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 1), che diverrà parte integrante dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
15. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno» (allegato 2), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni».
16. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
Oggetto Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Consegna della fornitura presso gli Uffici centrali e periferici del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni in base al Piano di distribuzione, con verifica di conformità centralizzata presso la sede sita in via Tuscolana 1548 Roma
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-08-28 📅
Nome: OmnitechIT S.r.l.
Indirizzo postale: Via Fiume Giallo 3
Città postale: Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia 🇮🇹 Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Fonte: OJS 2018/S 227-520492 (2018-11-21)