Informazioni aggiuntive
15. INFORMAZIONI PER LA PARTECIZIONE ALL’APPALTO.
15.1.Costituiscono motivi di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni di cui al D.Lgs n. 56/2017, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:
a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l’ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio),648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
15.3) L'esclusione di cui al punto 15.1 e 15.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
15.4) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1
15.5) Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) l’essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Conformemente alle linee Guida n 6 dell’ANAC, sono comunque rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto 2.2. delle stesse linee Guida
d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) violazione dell’obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
l) l’essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) - il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
— il trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016,
— l’aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi dell’art. 66 c.2 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016.
15.6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l’esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e15. 5.
15.7) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1 e 15.2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
15.8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto; viceversa, dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
15.9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
15.10) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo nei casi in cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
15.11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.
E’ in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E’ fatta salva comunque l’applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
15.13) Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente.
15.14) Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio.
15.15) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.
15.16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell’impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.
15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
15.18) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
15.19) Il contratto d’appalto, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:
a) Obbligo dell’impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/20162016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
b) Obbligo dell’impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell’appalto all’Ente committente, per l’inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs n 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, con importi anche inferiori ad €. 150.000, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto;
c) Impegno dell’impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
d) Espressa facoltà per l’Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.
e) Previsione espressa dell’estensione dell’obbligo per la SUAP e dell’Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori ad €. 150.000, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell’esecuzione dell’appalto;
f) Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata dall’Ente committente l’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.
g) Esclusione dalla richiesta di “informazioni antimafia” per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all’importo complessivo annuo di € 30.000,00, per le quali l’aggiudicatario avrà comunque l’obbligo di trasmettere all’Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia.
h) Risoluzione del contratto d’appalto, con l’obbligo per l’aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell’aggiudicatario o del contraente, con l’ espressa previsione che in tali ipotesi l’Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell’appalto o dell’autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento.
i) Obbligo per l’impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all’Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l’assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria.
l) Facoltà per l’Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d’inadempimento da parte dell’impresa aggiudicataria dell’obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
m) Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
n) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
(Le dichiarazioni di cui ai punti da a) ad n) andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”)
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
La SUA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016).
15.20) E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
15.21) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall’art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.
15.22) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
15.23) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).
15.24) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
15.25) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
15.26) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 62 del D.Lgs n. 56/2017.
15.27) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
15.28) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
15.29) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
15.30) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
15.31) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
15.32) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 art. 52 lett. d). Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
15.33) L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016 come modificato dall’art. 74 del D.Lgs n. 56/2017, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto.
15.34) Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76,comma 5 de D.Lgs n. 50/2016. La stipula dovrà comunque avvenire, ai sensi dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
15.35) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.
15.36) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 come modificato dall’ art. 22 del D.L.gs n. 56/2017 comma 14 e 14 bis, presso la sede dell’Ente Appaltante.
15.37) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di pubblicità, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012 e s.m.i..
15.38) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016 come modificato dall’art. 59 del D.Lgs n. 56/2017) ed all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.
15.39) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei servizi all’aggiudicataria in via d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.
15.40) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Al fine di consentire alla S.A la gestione attraverso il Portale “Gare Telematiche” anche delle procedure tradizionali è necessario che i concorrenti si registrino compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link “Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link OPZIONI. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
E’ facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.
Le richieste di chiarimento e /o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente attraverso il portale gare telematiche
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, all’attenzione del R.U.P. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.8.2018. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno pubblicate sul portale medesimo che i concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
La S.U.A. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto, esclusivamente sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale. L’esito provvisorio della procedura con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Ente appaltante e della Stazione appaltante.
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.
La Stazione Unica Appaltante e l’Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt. 76, comma 5, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e 93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs di pertinenza della SUA inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e mail. La SUA non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.
La Stazione Unica Appaltante non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.
Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
— devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
— potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura,
— devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.