Informazioni aggiuntive
È ammesso l'avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L'impresa che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'impresa partecipante e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'impresa partecipante. La ditta concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre, in relazione alla gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
È ammesso il subappalto nei limiti del 30 % (trenta per cento) dell'importo del lotto. In caso di ricorso al subappalto l'impresa affidataria è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della Stazione Appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all'articolo 29 del Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 nonché dell'osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (articolo 105, comma 8 e 9 del Decreto legislativo 18.4.2016, n. 50). Si evidenzia, tra l'altro, l'obbligo della ditta affidataria di trasmettere alla D.A.A.A. entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione della gara cui si riferiscono, all'indirizzo indicato in Allegato A. III).
Per la richiesta di partecipazione alla gara, ai fini della qualificazione di idoneità, dovrà pervenire la seguente documentazione, in lingua italiana o, in caso di ditte straniere, con annessa traduzione in italiano certificata «conforme a testo straniero» da parte della competente rappresentanza diplomatica/consolare o di traduttori accreditati:
1) domanda di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o procuratore munito di mandato ad agire in nome e per conto della ditta, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, comprendente: l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) – ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e articolo 3, comma 2 del D.P.C.M. 22.7.2011; di quella istituzionale non certificata (pei) e del numero di fax della sede legale, con espressa autorizzazione al suo utilizzo, nell'ipotesi di impossibilità di utilizzo della pec; del numero di matricola INPS, della posizione contributiva INAIL della ditta e del Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al settore relativo alla commessa da affidare (indicazioni, queste ultime, necessarie per consentire la richiesta, da parte dell'Amministrazione, del D.U.R.C. — Documento unico di regolarità contributiva). Le imprese non aventi sedi in Italia dovranno indicare elementi equipollenti;
2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Società o procuratore munito di mandato ad agire in nome e per conto della Società, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità attestante:
a) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. Alle società non aventi sede in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali indicati nell'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale la Società è stabilita ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui si è residenti;
b) il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/1999), prodotta dal legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione, dichiarazione necessaria anche in caso di non assoggettabilità alla citata legge. Nel caso di raggruppamento di imprese, la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Le ditte straniere dovranno rilasciare analoga dichiarazione attestante l'osservanza della locale normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
c) l'insussistenza di ogni motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, con riferimento ad ogni singola fattispecie prevista dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 come integrato dall'articolo 11 del D.Lgs. 208/2011. Si precisa che dovranno essere dichiarate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
3) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6.11.2012, n. 190 (disposizioni anticorruzione): di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di 3 anni i quali, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; oppure di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di 3 anni i quali, tuttavia negli ultimi 3 anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; oppure di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici dopo 3 anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
(fac-simile del modello unico delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 2) e 3) è disponibile sul sito internet:
www.difesa.it — amministrazione trasparente — sezione bandi di gara e contratti – armaereo).
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modello unico delle dichiarazioni sostitutive innanzi citato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell'1 per mille del valore della gara. In tali ipotesi, si evidenzia che la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le suddette dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
La data in cui si terrà la gara sarà comunicata con la lettera di invito a presentare offerta.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione (Legge 6.11.2012 n. 190), le ditte invitate alla procedura di affidamento, dovranno presentare unitamente all'offerta, il «Patto di integrità», trasmesso con lettera di invito, debitamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina e corredato di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La fornitura è esente da IVA ed accisa.
Il prezzo offerto, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 dovrà indicare altresì i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta dalla cui offerta risulterà il valore complessivo più basso risultante dalla somma delle singole spese accessorie («Delta») ponderate offerte, laddove la ponderazione va effettuata in relazione alle percentuali stimate di quantitativo da consegnare presso ciascuna destinazione e ciascun valore offerto di Delta deve essere inferiore a quello posto a base di gara per la stessa destinazione.
L'aggiudicazione potrà aversi anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, all'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto nonché all'impresa che lo segue in graduatoria sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara (articolo 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016).
In caso di gara deserta, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
Giusto l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della commessa.
Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente bando di gara, valgono le norme di legge in materia.
I concorrenti, con la presentazione della domanda di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 (c.d. «Crescita bis»), convertito con L. 221/2012 la Stazione Appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione, al recupero dei costi di pubblicità sui giornali del presente bando — per estratto — e dell'avviso di post-informazione.
Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, fino alla data indicata nell'emanando decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 73, comma 4 del Decreto legislativo precitato, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) del presente bando sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
L'A.D. si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, qualora, medio tempore, dovessero attivarsi per tale tipologia di commessa, convenzioni Consip che garantiscono prezzi più convenienti che l'aggiudicatario non sarà in grado di assicurare (articolo 1 D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito nella legge 7.8.2012, n. 135).
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
In aderenza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per l'esecuzione della fornitura in argomento non si prevede la predisposizione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto, tenuto conto dell'oggetto della commessa, non sussistono rischi di interferenza.