È ammesso l’avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L’impresa che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’impresa partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa partecipante. La ditta concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre, in relazione a ciascun lotto, non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti.