Quantità o entità
Il corrispettivo posto a base di gara è pari a 15 762 718,92 EUR (compresi 600 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui 10 122 718,92 EUR per servizi di governo e manutentivi a canone (compresi 280 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 120 000,00 EUR per accordo quadro servizi di ingegneria extracanone, 5 200 000,00 EUR per accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria extracanone (compresi 320 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).Il valore economico indicato per gli accordi quadro per i servizi di ingegneria e per i lavori di manutenzione ordinaria non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri «contratti attuativi», non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'amministrazione. La stipula dell’accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Firenze e l’aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest’ultima dei «contratti attuativi» per un quantitativo minimo predefinito. I singoli «contratti attuativi» saranno attivati con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi.a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria extracanone e lavori di manutenzione ordinaria di cui alle lettere A, B, C dell’art. 4 del CSA. L’amministrazione si riserva di ridurre del 20 % (venti per cento) o aumentare il complesso delle prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro il limite massimo del 100 % (cento per cento) dell’importo posto a base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di:— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale totale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o procedere a consegna parziale degli stessi.Ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile applicare tale modifica sono:— motivate esigenze organizzative interne all'ente,— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D dell’art. 4 del CSA.Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle proposte dell'Assuntore contenute nel piano di manutenzione degli interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS, sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'Elenco prezzi unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara, pari a 6 305 087,57 EUR, IVA esclusa.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni.L’importo massimo stimato dell’appalto per il quadriennio e l’eventuale rinnovo è pari quindi a 75 661 050,82 EUR.