Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto, almeno pari a quanto riportato nella tabella indicata nel Disciplinare di gara.
L’avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di 2 servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0.40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e, pertanto, almeno pari a quanto riportato nella tabella indicata nel Disciplinare.
Si specifica che:
1. i servizi sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
2. ai sensi dell’art. 8 del DM 17.6.2016, «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera»;
3. nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17.6.2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere;
4. il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. «di punta», detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 4, di un team di progettazione formato da almeno quattro unità tecniche, con le seguenti specifiche competenze:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredano le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche;
a.1) un architetto o un ingegnere, con le funzioni di coordinatore responsabile dell’integrazione delle attività;
a.2) un ingegnere esperto di opere idrauliche e marittime;
a.3) un ingegnere esperto in geotecnica;
a.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
a.5) un geologo per la relazione geologica.
Ѐ ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui al punto a.4), con uno dei soggetti di cui ai punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Uno dei soggetti di cui ai punti a.2) e a.3) deve avere competenze in materia ambientale.