1) la stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del Contratto di appalto, di acquisire le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando al contempo la stessa procedura per il secondo classificato;