Presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.
Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è obbligato ad applicare l'art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore «imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi», garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella tabella E dell'allegato 1.
Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 8.11.1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata legge. A tal fine, è l'aggiudicatario ha l'obbligo — una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali — di riservare ai soggetti svantaggiati, nell'ambito delle nuove assunzioni, una quota percentuale pari a 25 % del personale impiegato nell'appalto.
I soggetti svantaggiati dovranno essere, di norma, selezionati tra coloro che risultino aver effettuato, con successo, specifici programmi di accompagnamento al lavoro, realizzati dai servizi socio sanitari della aziende unità sanitarie locali.