Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale di Termini Imerese

Comune di Termini Imerese

Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale di Termini Imerese.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-05-15. L'appalto è stato pubblicato su 2017-04-11.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2017-04-11 Avviso di gara
Avviso di gara (2017-04-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di gestione di parcheggi
Quantità o entità: 1 099 809,90
Valore totale dell'appalto: 1 099 809,90 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di gestione di parcheggi 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termini Imerese
Indirizzo postale: Piazza Duomo
Codice postale: 90018
Città postale: Termini Imerese
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.comuneterminiimerese.pa.it 🌏
E-mail: segnaletica.pm@comune.termini-imerese.pa.it 📧
Telefono: +39 0918128370 📞
Fax: +39 0918128768 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-04-11 📅
Termine di presentazione: 2017-05-15 📅
Data di pubblicazione: 2017-04-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 073-140671
Numero GU-S: 73
Informazioni aggiuntive
L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (ANAC) (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 — AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara; b) È dovuto versamento di 140 EUR all'ANAC per la partecipazione alla gara; c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. b); f) Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. g) Sono considerate inammissibili le offerte: a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara; b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; d) che non hanno la qualificazione necessaria; h) Si applica l'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17.12.2010 n. 217, secondo cui: «1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pagina 9 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1 500 EUR, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16.1.2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. (comma abrogato). 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto». i) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lg (s. n. 50/2016); ii) Per le finalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio) gli operatori economici partecipanti alla procedura possono fare ricorso previo pagamento di una sanzione pecuniaria di 1 000 EUR (euro mille); j) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o rese con le modalità previste dall'art. 62 del D.PR. n. 207/2010; k) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; l) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato d'oneri; m) All'aggiudicatario, non spetta alcuna anticipazione del prezzo di appalto; n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. Pagina 10 n. 50/2016; nn) Non ci sono costi per la sicurezza derivanti da interferenze; nnn) No DUVRI; o) E' esclusa la competenza arbitrale; p) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente gara; q) Strumenti di Tutela — Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo; Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2.7.2010, n. 104.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale di Termini Imerese.
Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: 70094415B2
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Termini imerese.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Capacità tecnica e professionale:
Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara a
cui si fa espresso rinvio:
a) le Imprese che hanno effettuato nell'ultimo triennio 2014/2015/2016 attività oggetto del presente
appalto in almeno n. 1 Comune avente un numero di abitanti pari o superiore a quello
della stazione appaltante (presentare certificazioni rilasciate dagli Enti).
b) Dichiarazione di avere visionato le vie e le piazze indicate nel Capitolato ove vige la sosta a
pagamento.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia,
denominata «garanzia provvisoria», di 21 996,20 EUR pari al 2 % dell'importo complessivo
dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.
a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;
b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24.2.1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa;
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell'offerta (giorni centottanta dalla
data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale
è riferita;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti;
h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito,
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa designata capogruppo;
j) L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L'aggiudicatario deve presentare polizza assicurativa nella misura e nei modi previsti dall'art.
104 del D.Lgs. 50/2016.
l) L'aggiudicatario deve prestare, altresì, la garanzia di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato d'oneri.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi comunali.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Luogo di apertura: Sede storica a data da stabilirsi dopo nomina commissione.
Luogo: Sede storica a data da stabilirsi dopo nomina commissione.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Amministratori, legali rappr. etc.
Lingue
Lingua: lituano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Comune di Termini Imerese
Salvatore Comparetto
Nome: Comune di Termini Imerese
Indirizzo postale: Piazza Duomo sn
Referente: Francesco Saldì
Telefono: +49 0918128404 📞
E-mail: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it 📧
Fax: +49 0918128476 📠
URL dei documenti: www.comuneterminiimerese.pa.it 🌏
Nome: Comune di Termini Imerese — Ufficio Protocollo
Referente: Polizia Municipale
Fax: +39 0918128476 📠
URL per la partecipazione: www.comuneterminiimerese.pa.it 🌏

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 70094415B2
Informazioni aggiuntive
L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18.4.2016, n. 50
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (ANAC) (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma
3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 — AVCP, da produrre in sede di partecipazione
alla gara;
b) È dovuto versamento di 140 EUR all'ANAC per la partecipazione alla gara;
c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai
consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
È infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati
indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016 (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta,
non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. b);
f) Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
g) Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si
indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
h) Si applica l'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17.12.2010
n. 217, secondo cui:
«1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni.
Pagina 9
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente
dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo
non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1 500 EUR, relative agli interventi di cui
al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di
un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata
tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi
ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della
legge 16.1.2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito
nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. (comma abrogato).
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore
o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante
o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma
1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto».
i) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lg (s. n. 50/2016);
ii) Per le finalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio) gli operatori
economici partecipanti alla procedura possono fare ricorso previo pagamento di una sanzione
pecuniaria di 1 000 EUR (euro mille);
j) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o rese
con le modalità previste dall'art. 62 del D.PR. n. 207/2010;
k) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato d'oneri;
m) All'aggiudicatario, non spetta alcuna anticipazione del prezzo di appalto;
n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs.
Pagina 10
n. 50/2016;
nn) Non ci sono costi per la sicurezza derivanti da interferenze;
nnn) No DUVRI;
o) E' esclusa la competenza arbitrale;
p) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196,
esclusivamente nell'ambito della presente gara;
q) Strumenti di Tutela — Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo;
Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo
2.7.2010, n. 104.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Sez. Palermo
Indirizzo postale: Via Butera 6
Città postale: Palermo
Codice postale: 90136
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2017/S 073-140671 (2017-04-11)