Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.