Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo tecnico obbligatorio, pena esclusione, deve essere effettuato sui luoghi di esecuzione dell'appalto, così come dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale. Il soggetto economico concorrente dovrà rendere la dichiarazione «di essersi recato sui luoghi di esecuzione dell'appalto, di avere eseguito le opportune e necessarie ricognizioni, di avere preso conoscenza delle condizioni dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sull'esecuzione dell'appalto, sulle condizioni contrattuali e sulla determinazione della propria offerta, di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria e di avere valutato gli atti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta». Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante l'utilizzo del modello allegato al presente disciplinare. Il sopralluogo tecnico deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o loro delegato, a condizione che quest'ultimo sia legato al soggetto economico concorrente da un rapporto di lavoro dipendente. È inoltre consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più operatori economici concorrenti, purché appartenenti al medesimo raggruppamento di imprese o Consorzio, anche se non ancora costituito.