1) fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente disciplinare e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati centralizzata gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata «Banca Dati Nazionale» degli operatori economici. A tal fine, entro il 31.12.2016, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC; fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la «Banca Dati AVCPass» istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016;