Fornitura energia elettrica

ACA SpA in House Providing

Fornitura energia elettrica

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-01-23. L'appalto è stato pubblicato su 2017-12-18.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2017-12-18 Avviso di gara
2018-02-26 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2017-12-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
QuantitĂ  o entitĂ :
Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al netto degli oneri di distribuzione, accise e imposte erariali, è pari a 4 100 000,00 EUR oltre IVA, corrispondente a importo globale, al lordo degli oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, di 5 000 000,00 EUR oltre IVA, per un totale di 9 100 000,00 EUR.
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Prezzo piĂą basso

Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ 
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilitĂ 
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ACA SpA in House Providing
Indirizzo postale: Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Codice postale: 65125
CittĂ  postale: Pescara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aca.pescara.it 🌏
E-mail: ufficiogare1@aca.pescara.it đź“§
Telefono: +39 0854178206 📞
Fax: +39 0854156113 đź“ 

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-12-18 đź“…
Termine di presentazione: 2018-01-23 đź“…
Data di pubblicazione: 2017-12-23 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 247-522080
Numero GU-S: 247

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione: Fornitura energia elettrica
Durata: 15 mesi
Numero di riferimento: 1
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Territorio provincia di Pescara, Chieti e Teramo

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivitĂ  professionale:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Requisiti di idoneitĂ  professionale
L’operatore economico deve possedere sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti;
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c) iscrizione nella lista dei clienti grossisti stilata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in riferimento all’elenco aggiornato di cui al D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999;
d) il possesso del codice ditta rilasciato dall’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per operare in qualità di sostituto d’imposta.
I requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere b) [eventualmente], c) e d) sono provati in sede di gara mediante autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e al concorrente aggiudicatario e secondo classificato è richiesta successivamente la documentazione probatoria (si consiglia di allegarla già nella documentazione amministrativa da riporre nella busta contrassegnata con la lettera A).
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Posizione economica e finanziaria:
Requisiti di capacitĂ  economica e finanziaria.
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacitĂ  economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4, e All. XVII, parte I, del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a 12 000 000,00 EUR e 9 000 000,00, negli esercizi 2014/2015/2016 (si consiglia di allegare un estratto della dichiarazione IVA da cui si evince il fatturato oppure copia delle fatture, anche in formato elettronico),
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b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente; in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.
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Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Autorità di gara.
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Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.
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I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera a) sono provati in sede di gara mediante autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e al concorrente aggiudicatario e secondo classificato è richiesta successivamente la documentazione probatoria (si consiglia di allegarla già nella documentazione amministrativa da riporre nella busta contrassegnata con la lettera A).
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Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzia provvisoria.
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto).
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base d’asta pari a 182 000,00 EUR (euro centottantaduemila/00) (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
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In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.
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In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
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In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
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Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231, del 21 novembre 2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
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La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385, del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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Garanzia definitiva.
(Solo per l’aggiudicatario).
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
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La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
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La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Mostra di piĂą
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Mostra di piĂą
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Mostra di piĂą
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilitĂ  solidale tra le imprese.
Principali condizioni di finanziamento e modalitĂ  di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi propri
Forma giuridica che dovrĂ  assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrĂ  aggiudicato l'appalto:
RTI o consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e di cui agli artt. dal 92 al 94 del d.P.R. 207/10.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie;
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2) nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
3) l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
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4) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
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5) è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
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6) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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7) è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione; salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
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8) l'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
Mostra di piĂą
9) (omissis);
10) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario;
11) il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante; in caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
Mostra di piĂą
12) le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, sono a esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;
Mostra di piĂą
13) al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto; la stazione appaltante può tuttavia far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;
Mostra di piĂą
14) il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
15) salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto;
Mostra di piĂą
16) salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;
Mostra di piĂą
17) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; in ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
Mostra di piĂą
18) le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17, trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e);
19) le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, nel dettaglio:
- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all’art. 45, lettere a), b) e c), del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
Mostra di piĂą
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all’art. 45, lettere a), b) e c), del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile,
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5, del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33, del 9 aprile 2009,
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240, del 23 luglio 1991.
1) I requisiti di ordine generale e di idoneitĂ  professionale devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
2) I requisiti di capacitĂ  economica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati da ciascun componente del raggruppamento nella seguente misura: mandataria almeno il 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, nella misura minima rispettivamente del 10 %;
Mostra di piĂą
3) I requisiti di capacitĂ  tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso.
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs.50/2016.

Procedura
Periodo di validitĂ  dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-01-24 đź“…
Luogo di apertura: via Maestri del Lavoro d'Italia 81, 65125 Pescara, Italia
Luogo: via Maestri del Lavoro d'Italia 81, 65125 Pescara, Italia
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: rappresentanti legali e delegati
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo, sezione di Pescara
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 085918661 📞
Fax: +39 085918661 đź“ 
Fonte: OJS 2017/S 247-522080 (2017-12-18)
Avviso di aggiudicazione (2018-02-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Erogazione di energia elettrica
Valore totale dell'appalto: 8 173 255,95 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Natura del contratto: Servizi
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Erogazione di energia elettrica 📦

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ 
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ACA S.p.A. in house providing
Contatto
Telefono: +39 0854178221 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-02-26 đź“…
Data di pubblicazione: 2018-02-27 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 040-088735
Si riferisce all'avviso: 2017/S 247-522080
Numero GU-S: 40

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2018/S 040-088735 (2018-02-26)