Raggruppamenti sovrabbondanti
Al fine di evitare una possibile restrizione del novero dei concorrenti interessati alla partecipazione, nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di imprese («RTI») costituiti da 2 o più soggetti che singolarmente sono in possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara (c.d. RTI «sovrabbondanti»), la stazione appaltante richiederà ai soggetti raggruppati di presentare le motivazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia delle prestazioni richieste – che giustifichino il ricorso all’istituto del raggruppamento, ammettendolo solo se, dalla valutazione delle motivazioni presentate, non emergeranno profili di anti concorrenzialità e rischi concreti e attuali di collusione tra le imprese, bensì una concreta convenienza economica per la stazione appaltante.
Adempimenti tecnici preventivi alla fornitura
La fornitura oggetto del presente bando di gara è subordinata al preventivo conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica del prodotto rilasciato dalla struttura tecnica competente di RFI.
Si precisa inoltre quanto segue:
— se 2 o più imprese presentano domanda di partecipazione in RTI, qualora non tutti i soggetti che ne fanno parte siano in possesso dell’attestato di idoneità tecnica del prodotto rilasciato dalla Struttura tecnica competente di RFI, il RTI (sempre che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente bando) sarà ammesso a partecipare alla gara limitatamente al 2 lotto e, in caso di aggiudicazione, la fornitura potrà avvenire solo al raggiungimento del requisito di idoneità tecnica per tutte le sue componenti,
— qualora il soggetto concorrente si avvalga totalmente del requisito relativo alla capacità tecnica di un’impresa ausiliaria in possesso dell’attestato di idoneità tecnica del prodotto rilasciato dalla Struttura tecnica competente di RFI, non sarà necessario ripetere l’iter di idoneità tecnica.
Verifica dei requisiti economici e tecnici
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, è a conoscenza che RFI potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni/certificazioni presentate, anche mediante la richiesta di documentazione attestante quanto dichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere effettuati presso l’amministrazione o l’ente competente, accertamenti sulle dichiarazioni/certificazioni presentate (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000) o nel caso di verifica dei requisiti tecnici, potrà essere effettuata, a cura di incaricati di RFI, una visita ispettiva presso il sito di produzione sopra menzionato.