Testo
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita al punto F.1) del disciplinare di gara, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura indicata all'art. 10 dello schema di contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento [l'escussione della garanzia provvisoria ove richiesta] e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
È espressamente esclusa l'applicazione alla presente procedura del beneficio della riduzione percentuale per le imprese in possesso della certificazione di qualità, non trovando applicazione nei settori speciali le disposizioni di cui agli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.