Fornitura acido peracetico
ACA SpA in House Providing
Fornitura acido peracetico.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2017-10-05. L'appalto è stato pubblicato su 2017-08-30.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2017-08-30 | Avviso di gara |
| 2017-10-27 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2017-08-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Acido peracetico
Quantità o entità: 960 009,60 EUR (800 008,00 EUR + 20 %).800 008
Valore totale dell'appalto: 800 008 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Acido peracetico 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ACA SpA in House Providing
Indirizzo postale: Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Codice postale: 65125
Città postale: Pescara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aca.pescara.it 🌏
E-mail: ufficiogare1@aca.pescara.it 📧
Telefono: +39 0854178206 📞
Fax: +39 0854156113 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2017-08-30 📅
Termine di presentazione: 2017-10-05 📅
Data di pubblicazione: 2017-09-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 168-346261
Numero GU-S: 168
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione: Fornitura acido peracetico.
Quantità o entità: 960 009,60 EUR (800 008,00 EUR + 20 %).
Descrizione delle opzioni: Variazione del 20 % in aumento o diminuzione.
Numero di riferimento: CIG: 713668204C
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Posizione economica e finanziaria:
Capacità tecnica e professionale:
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi propri.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Luogo di apertura: I — 65125 Pescara — Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Luogo: I — 65125 Pescara — Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di delega.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: ing. Lorenzo Livello
Riferimento
Date
Data di inizio: 2017-10-01 📅
Data di fine: 2018-09-30 📅
Fonte: OJS 2017/S 168-346261 (2017-08-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Acido peracetico
Quantità o entità: 960 009,60 EUR (800 008,00 EUR + 20 %).800 008
Valore totale dell'appalto: 800 008 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Acido peracetico 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ACA SpA in House Providing
Indirizzo postale: Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Codice postale: 65125
Città postale: Pescara
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aca.pescara.it 🌏
E-mail: ufficiogare1@aca.pescara.it 📧
Telefono: +39 0854178206 📞
Fax: +39 0854156113 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2017-08-30 📅
Termine di presentazione: 2017-10-05 📅
Data di pubblicazione: 2017-09-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 168-346261
Numero GU-S: 168
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione: Fornitura acido peracetico.
Quantità o entità: 960 009,60 EUR (800 008,00 EUR + 20 %).
Descrizione delle opzioni: Variazione del 20 % in aumento o diminuzione.
Numero di riferimento: CIG: 713668204C
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
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I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale non inferiore a 1 600 000 EUR negli esercizi 2014 e 2015 (si consiglia di allegare in estratto la documentazione utile, dichiarazione IVA o dei redditi, alla documentazione amministrativa onde risparmiare tempo in sede di verifica).
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b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.
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Se l'impresa è costituita da meno di 2 anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione del RUP/Seggio di gara/Commissione giudicatrice.
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Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.
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I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e apposita dichiarazione) un elenco (almeno 3) delle principali forniture, del medesimo oggetto del bando, effettuati negli ultimi 2 (due) esercizi 2015 e 2016, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà trattarsi di forniture eseguite con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata (si consiglia di allegare l'attestazione del cliente alla documentazione amministrativa onde risparmiare tempo in sede di verifica).
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L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
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Depositi e garanzie richiesti:
L'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando e disciplinare di gara, stimato dall'Ente appaltante in 800 008 EUR (ottocentoottomila euro) (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente procedura di gara. Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
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In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.
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In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
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In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
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Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
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La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
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La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
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La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Mostra di più
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
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Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
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Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e 92-94 del d.P.R. 207/10.
Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: «I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
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I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
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Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
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2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
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4) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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5) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
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6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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7) È vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
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8) L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
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9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
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12) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
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13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
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14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può deve recedere dal contratto.
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16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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16) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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17) Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
18) Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/201, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
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Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) ==== omissis ====;
b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
Mostra di più
c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
Mostra di più
d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
Mostra di più
e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l»art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Luogo di apertura: I — 65125 Pescara — Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Luogo: I — 65125 Pescara — Via Maestri del Lavoro d'Italia 81
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di delega.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: ing. Lorenzo Livello
Riferimento
Date
Data di inizio: 2017-10-01 📅
Data di fine: 2018-09-30 📅
Fonte: OJS 2017/S 168-346261 (2017-08-30)
Avviso di aggiudicazione (2017-10-27)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 610 915,20 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Riferimento
Date
Data di invio: 2017-10-27 📅
Data di pubblicazione: 2017-10-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 209-435296
Si riferisce all'avviso: 2017/S 168-346261
Numero GU-S: 209
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Prov. di Pescara, Chieti e Teramo.
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2017/S 209-435296 (2017-10-27)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 610 915,20 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Riferimento
Date
Data di invio: 2017-10-27 📅
Data di pubblicazione: 2017-10-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 209-435296
Si riferisce all'avviso: 2017/S 168-346261
Numero GU-S: 209
Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Prov. di Pescara, Chieti e Teramo.
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2017/S 209-435296 (2017-10-27)
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