Informazioni aggiuntive
Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: all'atto della presentazione dell'offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di 140 EUR a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex art. 1 cc. 65-67, L. 266/2005, ai sensi della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP/ANAC) 3.11.2010, e secondo le indicazioni di cui all'Avviso AVCP del 31.03.10 (sul sito dell'Autorità,
http://www.avcp.it, sono disponibili le Istruzioni relative alle contribuzioni ).
Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo «servizio di riscossione» disponibile sul sito dell'Autorità dal l'1.5.2010:
— mediante versamento on line, con carta di credito;
— mediante «Lottomatica», presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP/ANAC.
Finanziamento: L'importo complessivo dell'intervento sarà finanziato attraverso fondi della Stazione Appaltante
Procedura di gara: la presente gara verrà affidata tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [art. 95, comma 2 D.Lgs 50/2016]
Comunicazioni: qualsiasi comunicazione e scambio di informazione tra i concorrenti e la Stazione appaltante avverrà attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici (art. 52, D.Lgs. n. 50/2016).
Documenti di gara: la documentazione relativa al presente appalto è composta da:
Bando e suoi allegati (modelli di autocertificazione)
Capitolato D'oneri
Elaborati grafici
Elenco Prezzi unitari
Computo metrico estimativo.
Si specifica che l'intera procedura è regolata dal D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto non si deve tener conto di eventuali riferimenti, contenuti nella documentazione di gara, alle norme del D.Lgs. n. 163/2016 e del DPR n. 207/2010 (per le parti ad oggi abrogate), poiché la previgente disciplina è stata sostituita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.
Eventuali modifiche e rettifiche che si renda necessario apporre alla documentazione di gara saranno tempestivamente ed esclusivamente segnalate dall'Amministrazione appaltante mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata.
Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto sono affidabili a terzi, mediante subappalto, lavori in una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).
Si ricorda che:
— ex art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
— ex art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
E' invece vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Presa visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno le forniture.
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 72 ore di anticipo, con L'arch. Gianni Parenti, tel. n. 333.5242088
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia all'addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara; all'atto del sopralluogo verrà anche consegnato il supporto elettronico con tutti gli elaborati progettuali.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), DLgs n.163/2006, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l'esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l'esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 16.06.2017, ore 15.00 e seguenti presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nel bando di gara, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti, all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli steii.
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti al successivo paragrafo 2 del presente Disciplinare di gara;
Infine, il Presidente di gara in seduta pubblica procede:
a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte metodologiche.
b) all'apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
c) all'aggiudicazione provvisoria della gara.
Offerte anormalmente basse
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016
1. — Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.6.2017 (termine perentorio, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca CREA Srl).
Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve indicare il mittente ( e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara.
Detto plico deve contenere tre buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:
Documentazione amministrativa (Busta 1);
Documentazione tecnica (Busta 2);
Documentazione economica (Busta 3).
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
A) (Busta 1) documentazione amministrativa a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3.
B) (Busta 2) documentazione tecnica di cui al successivo punto B.1 (contenuto dell'offerta tecnica) e B.2 (dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica).
C) (Busta 3) documentazione economica di cui ai successivo punto C.1 (offerta economica).
A) documentazione amministrativa a corredo dell'offerta
A.1) Domanda di partecipazione (Allegati 1 e 1-bis), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
N.B.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che:
— ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
— ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
— ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale
— ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
— ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
— ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
— ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Si ricorda che:
— ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
— ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
A.2) Avvalimento (Allegato 2)
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 2)
Il concorrente dovrà inoltre allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:
Gli Allegati 1 e 1-bis predisposti dall'impresa ausiliaria ai sensi della Circolare 18.7.2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).
Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. N. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).
A.3 «Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n. 38/2007» (Allegato 3), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
La «Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007», contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 3)
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (Busta 1).
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.
Nel caso di Consorzio nella «scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale» dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.
B) Documentazione tecnica: deve essere prodotta secondo quanto indicato nel capitolato d'oneri.
Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.
B.1) contenuto dell'offerta tecnica (vedere Capitolato d'oneri)
B.2) Modalità di presentazione dell'offerta tecnica
L'offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
B.3) La «dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica» (Allegato 4).
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 4), è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta Tecnica (Busta 2).
C) Documentazione economica
Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale unico sull'importo del compenso posto a base di gara, stabilito in 2 420 110,20 EUR di cui 36 000 EUR di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA.
Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.
L'offerta economica deve altresì contenere l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20.3.2015 (si veda altresì il Comunicato del Presidente ANAC del 27.5.2015).
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
L'offerta deve essere firmata, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore — in tal caso va trasmessa, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso, se le generalità sono desumibili dagli atti di gara.
Norme di carattere generale
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
È esclusa la competenza arbitrale.
In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto successivamente e nello stesso dovrà essere contenuta l'espressa revoca dell'offerta precedente, pena l'esclusione di entrambe le offerte.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara. Diversamente gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di esclusione.
La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
Aggiudicazione della gara
La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
Segreti tecnici e commerciali Il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art. dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 60/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.
La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza è accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parte dell'offerta sono da segretare; fornisca un «principio di prova» atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato Decreto.
Normativa di gara: la presente gara è indetta e regolata secondo la legislazione vigente al momento di spedizione della presente lettera di invito.
Pubblicità: l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 («Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC»), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.
Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
Valutazione delle offerte: attribuzione dei punteggi
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall'Amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.
L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' artt. 95 comma 2) D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sottoindicati.
1) prezzo sino ad un massimo di punti 30;
2) offerta tecnica sino ad un massimo di punti 70;
Documenti da produrre per l'attribuzione dei punteggi:
— Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (Max 70 punti):
Il concorrente dovrà produrre l'offerta in una busta chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA TECNICA» sul frontespizio.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri sotto indicati:
1) Requisiti tecnici (Massimo 36 punti)
Massimo 18 punti: Estetica, design, ricercatezza dei prodotti, gradevolezza.
Il concorrente dovrà dimostrare questi requisiti tramite una relazione descrittiva e fotografica degli interventi eseguiti nell'ambito di eventi temporanei quali: festival, saloni, mostre mercato, con espresso riferimento al nome del festival, annualità realizzate con particolare riferimento alle soluzioni adottate nei centri storici
Massimo 12 punti: Varietà e soluzioni alternative per strutture temporanee atte ad ospitare mostre, istallazioni e stands segnatamente in un contesto storico. A dette proposte si richiede di esplicitare precedenti contesti di applicazione con la relativa indicazione del costo unitario.
Massimo 6 punti: Rispondenza dei materiali a precise indicazioni tecniche superiori a quelle minime richieste (es. offerta di padiglioni in classe 0 oppure con materiali «verdi»)
2) Certificazioni del prodotto (Massimo 9 punti)
Certificazioni proposte oltre a quelle obbligatorie di legge:
Certificazione ambientale ISO 14001:2004;
Certificazione sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007
Certificazione etica SA 8000:2008
3 punti per ciascun certificato
3) Servizio assistenza (Massimo 25 punti)
In relazione a tale criterio, l'impresa dovrà fornire una relazione dettagliata su come penserà di intervenire e garantire il servizio di assistenza h24 durante la manifestazione, analizzando a mero titolo descrittivo un eventuale servizio e garantendo comunque la presenza di n. 4 operatori.
Per ogni operatore oltre al 4° messo a disposizione del servizio di assistenza, saranno attribuiti n.3 punti per un massimo di 12 punti.
25= 13 punti (Servizio assistenza) + 12 punti (3 punti per ogni operatore messo a disposizione oltre il 4°)
— Il punteggio relativo al punto 1: requisiti tecnici sarà attribuito in base alla relazione tecnica sui prodotti offerti.
— Il punteggio relativo al punto 2: certificazioni del prodotto, sarà attribuito solo in caso di invio della dichiarazione, attestante il possesso delle certificazioni richieste, a firma del legale rappresentante dell'impresa. Per concessionari/rivenditori potranno presentare le dichiarazioni dei propri fornitori.
Tali certificazioni dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme al momento dell'aggiudicazione provvisoria.
— Il punteggio relativo al punto 3: servizio assistenza verrà attribuito sulla base dell'assistenza tecnica e garanzia che la ditta dichiarerà.
I punteggi verranno assegnati dalla commissione in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.
Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:
Una relazione tecnico-descrittiva e illustrativa, comprensiva delle immagini/foto degli elementi offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun prodotto. Ogni scheda dovrà contenere, le dimensioni, l'illustrazione chiara del prodotto di riferimento, nonché una descrizione precisa dei materiali impiegati per la sua costruzione.
In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.
L'assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica avverrà attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
La valutazione dell'offerta economica (Massimo 30 punti) sarà effettuata, secondo la seguente formula
Vi = (Ri/Rmax) a
Dove:
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax = Ribasso dell'offerta più conveniente;
a = Coefficiente di elevazione assunto pari 0,5
Per l'attribuzione del punteggio finale complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:
Pi = Σn[Wi*Vai]
dove:
Pi= Punteggio dell'offerta i-esima
n= numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.
Precisazioni:
qualora alcuni dei suindicati documenti siano sottoscritti, anziché da un legale rappresentante, da un suo procuratore, occorre produrre, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
in caso di ATI/consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituire le offerte devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate.
se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
Soccorso istruttorio
Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione (Allegati 1 e 1bis) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 176,50 EUR.
In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.