1. La Stazione Appaltante e il Comune si riservano con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.