Testo
Descrizione dell'appalto: classificazione dei lavori (prestazione principale) facenti parte dell'appalto:
Categoria prevalente, subappaltabile nei limiti del 30 %: “OG3”, 6 550 000,00 EUR + IVA, classifica VI SOA.
Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili: “OS10”, 1 475 000,00 EUR + IVA, classifica III-bis SOA (subappaltabile al 100 %); “OS12A” (SIOS), 650 000,00 EUR + IVA, classifica III SOA; “OS21” (SIOS), 425 000,00 EUR + IVA, classifica II SOA (queste due ultime subappaltabili singolarmente nei limiti del 30 %, non cumulabili con il 30 % relativo all'importo complessivo del contratto).
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.
Servizi a canone (prestazione secondaria) facenti parte dell'appalto: come da CSA e CTP per un importo pari a 3 875 000,00 EUR + IVA.
Subappalto: si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 % dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dal D.M. 248/2016.
Validazione progetto: in data 20.11.2017 come da art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria: 259 000,00 EUR pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia predetta deve avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L'aggiudicatario dovrà prestare quella definitiva come da art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fissata in misura pari all'importo contrattuale per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con decreto del ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari a 1 000 000,00 EUR per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a 200 000,00 EUR per demolizione e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 è fissato in 500 000,00 EUR.
Contribuzione in favore dell’ANAC pari a 200,00 EUR ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima autorità del 21.12.2016, da corrispondersi come indicato nel Disciplinare di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 248/2016. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e all'art. 2 del D.M. 248/2016, non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni appartenenti alle Categorie “OS12A” e “OS21” (SIOS), così pure per il requisito di cui al successivo punto III.1.3) sub2a), “iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 classe C o superiori”, non è ammesso l’avvalimento, ex art. 89, comma 10, del medesimo Decreto;