— L'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara provvederà a chiedere il pagamento in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria fissata nella percentuale dell'uno per mille del valore della concessione pari ad EUR 582,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.