Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura di «software», «hardware» e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l'acquisizione, la trascrizione, l'indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti
Costituisce oggetto della fornitura l'acquisizione di una soluzione tecnologica il cui obiettivo è sia quello di supportare le esigenze del CRAIM (Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali) nella memorizzazione ed elaborazione dei contenuti digitali di vario formato (testuale, web, audio e video) sia la realizzazione di un sistema di «Broadcasting Intelligence» a supporto del processo di analisi delle fonti aperte (Open Source INTelligence — OSINT). In sintesi, di seguito i principali elementi costitutivi del presente appalto: A. Software e Apparati: — antenna parabolica: sistema fisico per la ricezione di trasmissioni televisive da satelliti da cosiddetti «canali in chiaro»; — sistema di registrazione: sistema comprensivo di apparati hardware, per la registrazione e la transcodifica di segnali DVB-T, DVB-T2, DVB-C DVB-S e DVB-S2; — «Broadcasting Monitoring»: componente logica per l'acquisizione (streaming/registrazione) e la trascrizione automatica dei contenuti audio dei canali radiotelevisivi prescelti e la fruizione dei contenuti audio/video sincronizzati con il testo trascritto; — «Media Monitoring»: componente logica per la trascrizione automatica di fonti audio/video presenti su web, mediante l'ausilio di strumenti di «speech to text» multilingua in grado di effettuare «crawling» e «speaker identification» (identificazione automatica e ricerca di determinate impronte vocali); — «Knowledge Management» Semantico-ontologico: componente logica per l'indicizzazione dei contenuti trascritti e la ricerca dei temi di interesse, finalizzata alla più efficace ricerca delle informazioni acquisite in modalità multicanale; — database impronte vocali: componente logica che si occupa di archiviare dati «voce» con dati anagrafici e li rende disponibili al motore di ricerca e confronto per individuare quelli rispondenti a soggetti noti. B. Servizi professionali: — implementazione della soluzione; — supporto per la formazione; — manutenzione correttiva e adeguativa; — manutenzione evolutiva; — gestione applicativa; — integrazione della soluzione per la traduzione automatica multilingue: sarà cura dell'Amministrazione fornire e mettere a disposizione della Società aggiudicataria le licenze relative alla soluzione da integrare. Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al precedente punto I.1. Determina a contrarre n. 600/C/PR/447/4/0003768/16 del 26.5.2016. CIG: 6705062832.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2016-07-04.
L'appalto è stato pubblicato su 2016-05-26.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Avviso di gara (2016-05-26) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di analisi e programmazione di sistemi
Quantità o entità:
Importo a base d'asta1 600 000 EURImporto delle varianti di cui al successivo punto II.2.2135 000 EURImporto del V° di obbligo320 000 EURPagamenti spese pubblicità legale10 000 EURTotale2 065 000 EURImporti IVA esclusa.1 600 000
Valore totale dell'appalto: 1 600 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di analisi e programmazione di sistemi📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.poliziadistato.it🌏
E-mail: giammarco.masotta@interno.it📧
Telefono: +39 0646572095📞
Fax: +39 0646572196 📠
Riferimento Date
Data di invio: 2016-05-26 📅
Termine di presentazione: 2016-07-04 📅
Data di pubblicazione: 2016-05-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 103-184366
Numero GU-S: 103
Informazioni aggiuntive
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 10.6.2016 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche).
14. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 3 500 EUR, IVA al 22 % inclusa.
18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 500 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;
19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 24 mesi;
20. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50.
21. Salvo quanto espressamente previsto Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 22, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
23. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 10.6.2016 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche).
14. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 3 500 EUR, IVA al 22 % inclusa.
18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 500 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;
19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 24 mesi;
20. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50.
21. Salvo quanto espressamente previsto Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 22, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
23. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Costituisce oggetto della fornitura l'acquisizione di una soluzione tecnologica il cui obiettivo è sia quello di supportare le esigenze del CRAIM (Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali) nella memorizzazione ed elaborazione dei contenuti digitali di vario formato (testuale, web, audio e video) sia la realizzazione di un sistema di «Broadcasting Intelligence» a supporto del processo di analisi delle fonti aperte (Open Source INTelligence — OSINT).
Costituisce oggetto della fornitura l'acquisizione di una soluzione tecnologica il cui obiettivo è sia quello di supportare le esigenze del CRAIM (Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali) nella memorizzazione ed elaborazione dei contenuti digitali di vario formato (testuale, web, audio e video) sia la realizzazione di un sistema di «Broadcasting Intelligence» a supporto del processo di analisi delle fonti aperte (Open Source INTelligence — OSINT).
In sintesi, di seguito i principali elementi costitutivi del presente appalto:
A. Software e Apparati:
— antenna parabolica: sistema fisico per la ricezione di trasmissioni televisive da satelliti da cosiddetti «canali in chiaro»;
— sistema di registrazione: sistema comprensivo di apparati hardware, per la registrazione e la transcodifica di segnali DVB-T, DVB-T2, DVB-C DVB-S e DVB-S2;
— «Broadcasting Monitoring»: componente logica per l'acquisizione (streaming/registrazione) e la trascrizione automatica dei contenuti audio dei canali radiotelevisivi prescelti e la fruizione dei contenuti audio/video sincronizzati con il testo trascritto;
— «Broadcasting Monitoring»: componente logica per l'acquisizione (streaming/registrazione) e la trascrizione automatica dei contenuti audio dei canali radiotelevisivi prescelti e la fruizione dei contenuti audio/video sincronizzati con il testo trascritto;
— «Media Monitoring»: componente logica per la trascrizione automatica di fonti audio/video presenti su web, mediante l'ausilio di strumenti di «speech to text» multilingua in grado di effettuare «crawling» e «speaker identification» (identificazione automatica e ricerca di determinate impronte vocali);
— «Media Monitoring»: componente logica per la trascrizione automatica di fonti audio/video presenti su web, mediante l'ausilio di strumenti di «speech to text» multilingua in grado di effettuare «crawling» e «speaker identification» (identificazione automatica e ricerca di determinate impronte vocali);
— «Knowledge Management» Semantico-ontologico: componente logica per l'indicizzazione dei contenuti trascritti e la ricerca dei temi di interesse, finalizzata alla più efficace ricerca delle informazioni acquisite in modalità multicanale;
— database impronte vocali: componente logica che si occupa di archiviare dati «voce» con dati anagrafici e li rende disponibili al motore di ricerca e confronto per individuare quelli rispondenti a soggetti noti.
B. Servizi professionali:
— implementazione della soluzione;
— supporto per la formazione;
— manutenzione correttiva e adeguativa;
— manutenzione evolutiva;
— gestione applicativa;
— integrazione della soluzione per la traduzione automatica multilingue: sarà cura dell'Amministrazione fornire e mettere a disposizione della Società aggiudicataria le licenze relative alla soluzione da integrare.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al precedente punto I.1.
Determina a contrarre n. 600/C/PR/447/4/0003768/16 del 26.5.2016.
CIG: 6705062832.
Saranno accettate varianti ✅
Quantità o entità:
Importo a base d'asta
1 600 000 EUR
Importo delle varianti di cui al successivo punto II.2.2
135 000 EUR
Importo del V° di obbligo
320 000 EUR
Pagamenti spese pubblicità legale
10 000 EUR
Totale
2 065 000 EUR
Importi IVA esclusa.
Descrizione delle opzioni:
A) Importo a base d'asta al netto delle opzioni e dei rinnovi
L'importo a base d'asta complessivo del presente appalto è stabilito in 1 600 000 EUR oltre IVA al 22 %, e di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportano una spesa superiore.
b) Opzioni:
1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di 1 920 000 EUR, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di 1 920 000 EUR, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Calendario provvisorio per il ricorso alle opzioni: 24 mesi
Durata: 24 mesi
Numero di riferimento: PR.447.4
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice CPV supplementare: JA17
JA09
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Via del Castro Pretorio 5 — 00136 — Roma.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
L'operatore economico in particolare dovrà attestare:
— di non trovarsi in nessuna delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
— di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Di essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
Di essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide)
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12.11.2011 n. 183.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. «Soccorso istruttorio», eccezion fatta per le ipotesi di irregolarità essenziali non sanabili di cui in seguito.
In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'1 % del valore del gara e comunque non superiore a 5 000 EUR,
In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'1 % del valore del gara e comunque non superiore a 5 000 EUR,
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso in cui l'operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione «per quanto di competenza» ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena l'esclusione dell'Intero RTI costituendo. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.
Nel caso in cui l'operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione «per quanto di competenza» ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena l'esclusione dell'Intero RTI costituendo. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Posizione economica e finanziaria:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993 n. 385;
2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d'impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno a 1 000 000 EUR, IVA esclusa, nel settore oggetto
della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV — 72240000-9 — Servizi di analisi e programmazione di sistemi).
Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
Capacità tecnica e professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
I candidati dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV — 72240000-9 — servizi di analisi e programmazione di sistemi), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
I candidati dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV — 72240000-9 — servizi di analisi e programmazione di sistemi), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria» pari all'1 % dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'IVA, corrispondente a 16 000 EUR.
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria» pari all'1 % dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'IVA, corrispondente a 16 000 EUR.
Le garanzie provvisorie sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50 % poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione), della certificazione di qualità della UNI ENI ISO 9001 — 2008.
Le garanzie provvisorie sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50 % poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione), della certificazione di qualità della UNI ENI ISO 9001 — 2008.
Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18.4.2016.
Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo 1.9.1993, n. 385, comma 3.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
— una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
— in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
— in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
— in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
— in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
— in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le garanzie provvisorie devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:
Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), , per la fornitura di «software», «hardware» e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l'acquisizione, la trascrizione, l'indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti.
Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), , per la fornitura di «software», «hardware» e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l'acquisizione, la trascrizione, l'indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
— Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata:
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
— Apparecchiature hw e licenze:
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214,della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità/inventariale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità/inventariale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214,della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità/inventariale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità/inventariale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
— Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone:
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, da emettersi trimestralmente, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, n. 244, successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, da emettersi trimestralmente, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, n. 244, successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Le predette fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano
Le predette fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
A) Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell' articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell' articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Sarà possibile assistere alle sedute pubbliche nella misura max. di 2 persone/rappresentanti per operatore economico offerente.
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche tecniche (70)
2. Caratteristiche economiche (30)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice Contatto
Referente: Giammarco Masotta
Nome: Al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie — Ufficio I — Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza — Settore Accettazione
Indirizzo postale: Via Palermo 101
Codice postale: 00184
Telefono: +39 0646548837📞
Fax: +39 0646527423 📠
URL dei documenti: http://www.poliziadistato.it🌏
Riferimento Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: PR.447.4
Informazioni aggiuntive
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 10.6.2016 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 10.6.2016 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche).
13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche).
14. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 3 500 EUR, IVA al 22 % inclusa.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 3 500 EUR, IVA al 22 % inclusa.
18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 500 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;
18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 500 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;
19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 24 mesi;
20. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50.
21. Salvo quanto espressamente previsto Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 22, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
21. Salvo quanto espressamente previsto Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 22, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
23. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: giammarco.masotta@interno.it📧
Telefono: +39 0646572098📞
Fax: +39 0646572196 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente bando.
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame Uguale a: Corpo di revisione
Fonte: OJS 2016/S 103-184366 (2016-05-26)
Avviso di aggiudicazione (2016-12-20) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 830 930 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento Date
Data di invio: 2016-12-20 📅
Data di pubblicazione: 2016-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 248-455829
Si riferisce all'avviso: 2016/S 103-184366
Numero GU-S: 248
Informazioni aggiuntive
Implementazione, formazione, manutenzione correttiva e adeguativa, manutenzione evolutiva, gestione applicativa.
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2016-11-07 📅
Nome: Almawave Srl
Indirizzo postale: Via di Casal Boccone 188/190
Città postale: Roma
Codice postale: 00137
Paese: Italia 🇮🇹 Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 6